COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 191 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall’U.S.D. F.G.G. Floria 2000 avverso la decisione del G.S. Firenze che ha squalificato il calciatore Di Prisco Alessandro per 4 gare. C.U. N° 44 del 30.03.2011

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 21 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 191 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall'U.S.D. F.G.G. Floria 2000 avverso la decisione del G.S. Firenze che ha squalificato il calciatore Di Prisco Alessandro per 4 gare. C.U. N° 44 del 30.03.2011 Il G.S. Comminava la squalifica in epigrafe al tesserato Di Prisco Alessandro poichè "espulso per aver colpito con una manata al volto un giocatore avversario, senza procurargli grave dolore, alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva il D.G.". Con il reclamo proposto, la società chiede una riduzione della squalifica comminata. Asserisce non esserci stato alcun colpo al volto dell'avversario, riconducendo il tutto ad un tentativo di divincolarsi da una trattenuta durante un'azione di gioco. Conferma le offese al D.G., e conclude con la richiesta di audizione personale. All'udienza odierna, nessuno si presentava sebbene la società fosse stata convocata. Il reclamo non merita accoglimento. Come emerge dagli atti di gara, confermati dal supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, il fatto addebitato è avvenuto a gioco fermo, e non durante un'azione, come asserisce la reclamante. Dalle carte, oltretutto, emerge come l'arbitro fosse molto vicino ai protagonisti dell'episodio. Alla luce di tali elementi, la sanzione del PrimoGiudice appare equa e ben calibrata, attestandosi sul minimo in relazione a quanto commesso dal Di Prisco con il suo gesto, aumentato dalla sanzione per le offese profferite. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, disponendo l'incameramento della relativa tassa.
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