COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 64 del 5 Aprile 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 46.- RECLAMO DELL’ATLETICO CASCIANA TERME A.S.D. AVVERSO REGOLARITA’ GARA ATLETICO CASCIANA TERME A.S.D./U.S.D. FABBRICA DEL 27.3.2011 (sospesa al 2′ minuto di recupero del s.t. sul risultato di 1-2).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 64 del 5 Aprile 2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
46.- RECLAMO DELL'ATLETICO CASCIANA TERME A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' GARA ATLETICO CASCIANA TERME A.S.D./U.S.D. FABBRICA DEL 27.3.2011 (sospesa al 2' minuto di recupero del s.t. sul risultato di 1-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 61 del 31.03.2011;
-in data 28.03.2011, ore 19,54, l'Atletico Casciana Terme A.S.D. ha fatto pervenire, preceduto da preannuncio in pari data, a mezzo telefax, i motivi di reclamo avverso la regolarita' della gara indicata in epigrafe. Il reclamo e' da dichiarare inammissibile. E' noto che, ogni anno, per consentire il tempestivo inizio delle fasi di spareggio per promozioni e retrocessioni nonche' eventuali fasi di play-off e play-out e' adottato dal Presidente Federale un provvedimento di “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia sportiva per le ultime quattro gare e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti”. Per la stagione sportiva 2010/2011 tali disposizioni sono state emanate con il Comunicato Ufficiale n.119/A del 17 gennaio 2011. Ebbene, in base alla lettera a) di tale normativa relativa ai procedimenti di prima istanza davanti al Giudice Sportivo Territoriale e' disposto che: ”gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 n. 3, 5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo”. Il G.S.T. rileva che il reclamo con le motivazioni (senza attestazione di invio alla controparte) e' stato ricevuto privo della sottoscrizione del ricorrente, in violazione dell'art. 33.1. C.G.S.. Solo in data 30.03.2011 perveniva all'Ufficio, il reclamo medesimo spedito con Raccomandata del giorno 29, debitamente sottoscritto dal Presidente della Societa' ma privo sempre dell'attestazione di invio alla controparte. Anche questo atto e' quindi da dichiararsi inammissibile perche' fuori dai termini e non conforme alle modalita' stabilite nel Comunicato Ufficiale n. 119/A del 17.01.2011. La tassa di reclamo, di conseguenza, va addebitata. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile il reclamo come innanzi proposto dall'Atletico Casciana Terme A.S.D. di Casciana Terme (Pisa), dispone addebitarsi la tassa e passa ad esaminare gli atti ufficiali della gara indicata in epigrafe dai quali rileva preliminarmente che:
-l'Arbitro della gara per sua stessa ammissione, ha dichiarato di aver commesso un errore tecnico al 28' del s.t. in occasione di un infortunio di gioco del portiere locale con il gioco ripreso senza l'estremo difensore presente;
ritenuto quindi che:
-non puo' parlarsi di insindacabilita' tecnica di fronte ad un errore riconosciuto dall'arbitro; -esuli all'uopo la eccezione dell'insindacabilita', dato che e' l'arbitro stesso che, l'atto ufficiale a tale scopo stilato, riconosce, anzi attesta, di essersi sbagliato; in casi del genere l'Organo di disciplina sportiva non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, correttamente ammesso e certificato dal Direttore di gara, per giudicare se tale errore abbia influito sulla gara, per l'eventuale applicazione dell'art. 17 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Nella fattispecie si ritiene che l'errore NON ebbe ad influire sulla validita' dell'incontro, se e' vero che esso si concluse dopo un brevissimo lasso di tempo e che “... dopo che il difensore ha effettuato il calcio di rinvio, il portiere - che si trovava a circa un metro dalla linea di porta - ha ripreso immediatamente il proprio posto tra i pali”.
cio' premesso si rileva ulteriormente che:
-la gara e' stata sospesa dall'Arbitro al 2' minuto di recupero del s.t. ed allorche' vi erano da disputare ancora 3 minuti di gioco, in quanto il capitano della squadra locale, ha abbandonato, in segno di protesta nei confronti del Direttore di gara, il terreno di gioco insieme ad almeno altri quattro compagni di squadra;
tutto cio' rilevato, ritiene questo G.S.T. come:
-tale atteggiamento configuri la violazione del comma 1 dell'art. 53 delle N.O.I.F. e che quindi la Societa' Atletico Casciana Terme A.S.D. in relazione al comma 2 debba essere considerata rinunciataria al proseguimento nella disputa della gara con le conseguenze sanzionatorie della perdita della stessa con il punteggio di 0-3 nonche' la penalizzazione di UN punto in classifica. Viene altresi' addebitata a detta societa' l'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) quale prima rinuncia.
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