COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 163 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società A.C. Bibbiena avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Bigiarini Simone fino al 11.04.2011 (C.U. n. 54 del 24.02.2011)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 60 del 24 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
163 Stagione sportiva 2010-2011 Oggetto: Reclamo della società A.C. Bibbiena avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Bigiarini Simone fino al 11.04.2011 (C.U. n. 54 del 24.02.2011)
Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società A.C. Bibbiena, in persona del Presidente Mario Rosadini, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Bigiarini Simone fino al 11.04.2011 “Per avere protestato vivacemente nei confronti del D.G. spingendolo lievemente con il corpo, senza provocargli dolore”.
La reclamante, pur non contestando il contenuto del referto arbitrale (ritenuto “aderente alla realtà dei fatti”) impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone una rivalutazione della sanzione.
In particolare, pone l’attenzione sul fatto che la condotta contestata al Bigiarini sarebbe frutto dello stato di frustrazione del calciatore il quale, appena entrato sul terreno di gioco dopo una lunga assenza per infortunio, subiva l’ennesimo fallo violento che avrebbe potuto pregiudicare definitivamente il proseguo del campionato.
La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue.
Le circostanze ed i motivi che attengono unicamente alla sfera personale, quali elementi esclusivamente soggettivi, non supportati da alcun mezzo idoneo a conferire agli stessi un seppur minimo grado di oggettività, sono da considerarsi irrilevanti ai fini della gradazione della sanzione.
Ciò che viene valutato è il fatto complessivamente inteso, così come risulta dagli elementi contenuti nei di referti di gara, quali unici mezzi di prova ammessi e riconosciuti dal C.G.S.
Il D.G. con il supplemento di rapporto ha confermato che il Bigiarini veniva espulso “perché protestava veementemente verso una mia decisione di gioco tanto che mi si avvicinava in corsa spingendomi lievemente con il suo corpo senza provocarmi dolore e, nel contempo, mi urlava “lo devi buttare fuori”.
Ed è proprio sulle precisazioni di fatto offerte dal D.G. che il collegio è tenuto ad effettuare il giudizio di congruità sulla sanzione irrorata dal G.S.T.
Sanzione che, nel caso di specie, viene ritenuta, anche alla luce dei criteri costantemente seguiti da questo collegio, equa e ben proporzionata.
P.Q.M.
la C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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