COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 132 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall’A.S. Cortenuova avverso la decisione del G.S.Firenze che ha squalificato il giocatore Innocenti Andrea fino al 24.04.2011. C.U. N° 56 del 09.02.2011

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 132 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dall'A.S. Cortenuova avverso la decisione del G.S.Firenze che ha squalificato il giocatore Innocenti Andrea fino al 24.04.2011. C.U. N° 56 del 09.02.2011 Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe al calciatore Innocenti Andrea poichè a fine gara offendeva il D.G. e lo tratteneva per un braccio senza tuttavia provocargli dolore. Con il reclamo proposto la società evidenzia come il tesserato abbia tentato di dialogare con l'ufficiale di gara "in modo molto civile" e che il giocatore non abbia minimanente aggredito nè tentato di aggredire fisicamente o verbalmente l'arbitro. Chiede, quindi, una riduzione della sanzione. L'arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, in buona sostanza conferma quanto indicato negli atti di gara, precisando che l'incolpato gli tratteneva il braccio al fine di impedirgli l'estrazione dei cartellini per il provvedimento disciplinare che intendeva comminare. Confermava le offese così come indicate in atti. Il reclamo non merita accoglimento. E' evidente come l'Innocenti non abbia aggredito fisicamente l'arbitro; in tal caso ben diversa sarebbe stata la sanzione da parte del Primo Giudice. Vero è, invece, che oltre all'aggressione verbale, così come riferita dall'arbitro, vi sia stato il contatto fisico mirante ad impedire al D.G lo svolgimento delle sue funzioni; così come è pacifico che non ci siano state nè conseguenze, nè dolore; anche in questi ultimi casi, infatti, la sanzione sarebbe stata più importante. La tesi difensiva della società, in altri termini e in conclusione, appare priva di consistenza e priva di elementi oggettivi che possano fornire una diversa lettura dell'accaduto. Sulla congruità della squalifica, questa appare correttamente calibrata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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