COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ESORDIENTI “FAIR-Play” calcio a 11 115 stagione sportiva 2010/2011 Gara Ponte a Greve vs Scuola Calcio Desolati (sospesa) del 15/01/2011. Torneo Esordienti Fair Play. In C.U. n.33 del 19/01/2011 Del. Prov. di Firenze
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ESORDIENTI “FAIR-Play” calcio a 11
115 stagione sportiva 2010/2011 Gara Ponte a Greve vs Scuola Calcio Desolati (sospesa) del 15/01/2011. Torneo Esordienti Fair Play. In C.U. n.33 del 19/01/2011 Del. Prov. di Firenze
Reclama la società Scuola Calcio Desolati avverso la inibizione fino al 18/05/2011 inflitta al dirigente accompagnatore sig. Schiumarini Roberto “per avere tenuto contegno gravemente irriguardoso ed offensivo nei confronti del D.G. si rifiutava di uscire dal terreno di gioco e con tono arrogante ed offensivo induceva l’arbitro a sospendere definitivamente la gara. Sanzione aggravata in quanto dirigente accompagnatore”.
La reclamante contesta i fatti ascritti sostenendo che lo Schiumarini non è stato espulso dal campo e non si è rifiutato di uscire, ma si è allontanato spontaneamente ed immediatamente dal terreno di gioco dopo un conciliabolo con il direttore di gara.
Sostiene inoltre che a seguito dell’uscita dal terreno di gioco da parte del proprio dirigente, l’arbitro è anch’essa uscita e, pare perché colta da una crisi di pianto, ha sospeso definitivamente la gara.
Chiede una riduzione della sanzione quantificandola, secondo la propria visione dei fatti, in 15 giorni di inibizione.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto evidenziato in prime cure con grande chiarezza e dovizia di particolari respingendo gli addebiti mossi dalla ricorrente..
La C.D.T.T. dispone quanto segue.
In via preliminare il Collegio rileva che il reclamo, così come formulato, è ai limiti dell’ammissibilità in quanto è indirizzato ad un Organo inesistente e viene preso in considerazione soltanto perché trattasi di categoria giovanile ai minimi livelli.
Giova ricordare che da anni il Giudice Sportivo di secondo grado è stato abolito ed al suo posto sono state ampliate le competenze della commissione Disciplinare Territoriale.
Detto questo, il Collegio ritiene che i dirigenti e comunque tutti gli operatori sportivi, ivi compresi i calciatori, devono impegnarsi a conoscere le regole che governano l’attività della F.I.G.C. fra le quali quelle della Giustizia Sportiva, in modo tale da potere esprimersi in ogni frangente con cognizione di causa.
Per quanto riguarda il merito, la versione fornita dall’arbitro appare assolutamente convincente e così densa di particolari da fare apparire impossibile un diverso verificarsi dei fatti.
Il comportamento del dirigente Schiumarini appare assolutamente censurabile sia per i toni usati e le frasi profferite, sia per l’atteggiamento antisportivo posto in essere, qualunque siano state le decisioni tecniche dell’arbitro e qualunque siano state le motivazioni.
Il Collegio rileva ancora che, nel caso di specie, trattasi di un Torneo Esordienti Fair Play (?) ove l’insegnamento e la disciplina sportiva devono prevalere sul risultato numerico del campo.
Sempre in via di osservazione, ci si chiede quale tipo di morale abbiano assorbito i giovani calciatori nell’assistere allo spettacolo così come riportato dall’arbitro (la cui versione, per disposizione normativa, ha valore di prova privilegiata) nel rapporto di gara e nel suo supplemento.
Non solo, occorre rilevare ancora che, così come i giovani calciatori devono imparare le regole fondamentali del gioco, dallo stare in campo in senso tecnico al comportamento verso i compagni e gli altri in generale, avversari compresi, così anche gli arbitri, che gioco forza sono adeguati alla categoria, devono avere il diritto di fare le proprie esperienze, anche sbagliando, perché soltanto con una crescita comune si potranno raccogliere i frutti di una corretta disciplina sportiva ed a ciò devono contribuire i dirigenti ed i tecnici, anche arbitrali, oltre ai genitori che invece, molto spesso, interpretano queste gare come finali di coppa dei campioni.
In conclusione, la C.D. ritiene che il sig. Schiumarini abbia posto in essere una serie di comportamenti che vanno in senso assolutamente contrario a quanto auspicato, comportamenti che rilevano ai fini disciplinari anche in virtù del ruolo di accompagnatore ufficiale della squadra e che devono essere sanzionati in maniera esemplare, anche a futura memoria.
Da ciò, il Collegio ritiene che la sanzione inflitta non solo non debba essere ridotta, ma debba essere aumentata in virtù dei fatti ascritti, così come da dispositivo.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo ed in virtù del proprio potere di reformatio in peius, infligge al sig. Schiumarini Roberto l’inibizione a svolgere ogni attività nell’ambito della F.I.G.C. fino al 19/07/2011.
Dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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