COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 27 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Dozo Ajdin – giocatore tesserato per la Soc. A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI) – del Sig. Brunelli Dario – Presidente A.S.D. Tre CI – Chiuppano (VI) – della Società A.S.D. Tre CI – Chiuppano (VI) – della Società A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 27 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : - del Sig. Dozo Ajdin – giocatore tesserato per la Soc. A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI) - del Sig. Brunelli Dario – Presidente A.S.D. Tre CI – Chiuppano (VI) - della Società A.S.D. Tre CI – Chiuppano (VI) - della Società A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI) La Procura Federale con atto del 23/3/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. DOZO AJDIN – Calciatore ASD Calcionovoledo Villaverla per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 e dell’art. 10,comma 2 del C.G.S., in relazione con l’ art. 40 ,comma 4 delle N.O.I.F. perché, malgrado fosse tesserato con la Società ASD Calcionovoledo Villaverla a partire dall’1/9/2010, sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la Società TRE CI, così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato il Sig. Dario Brunello – Presidente A.S.D. Tre CI Per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. perché ometteva di effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore in questione, così come sposto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato alla presente, la Società ASD Tre CI per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente e legale rappresentante, ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della Società, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S., così come esposto nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento; la Società ASD Calcionovoledo Villaverla per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Sostituto Procuratore Federale, letta la nota, datata 29/11/2010, con la quale il Presidente del Comitato Regionale Veneto rendeva edotta la Procura Federale, per le sue opportune determinazioni, in merito alla richiesta di tesseramento n. 291656 formulata il 22.09.2010 dalla Società ASD TRE CU (matr. 930110) relativa al calciatore DOZO Ajdin (matr. 5.088.629), rilevato che in data 21.10.2010 il Comitato Regionale Veneto dichiarava nullo il tesseramento del Sig. Dozo Ajdin con la Società ASD TRE CI tenuto conto che il nominato calciatore risultava tesserato per la Società ASD Calcionovoledo Villaverla (matr. 60385) a partire dal 01.09.2010; ne consegue che il calciatore DOZO Ajdin, sottoscrivendo il tesseramento con la Società ASD Tre CI ha violato le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 e all’art. 10,comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 4, delle NOIF il cui disposto prevede che non é consentito il tesseramento contemporaneo per più Società. In caso di più richieste di tesseramento, verrà considerata valida quella depositata o pervenuta prima, prevedendo, al contempo, che al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più Società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva; parimenti responsabile deve considerarsi la condotta del Sig. Brunelli Dario, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Tre CI, il quale non provvedeva ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore in questione, violando le disposizioni di cui agli art. 1, comma e art. 10, comma 2 del CGS; ne consegue, quindi, la responsabilità diretta della Società ASD Tre CI ai sensi delì’art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante, ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato e/o delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della Società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del CGS; si rileva, inoltre, la responsabilità oggettiva della Società ASD Calcionovoledo Villaverla ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per le condotte riconducibili a carico del proprio tesserato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it