COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Zeljic Ratko – Giocatore tesserato per la Soc. A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI) – del Sig. Giuriato Davide – Presidente A.S.D. Zanè Vicenza Calcio a 5 – Zanè (VI) – della Società A.S.D. Zanè Vicenza Calcio a 5 – Zanè (VI) – della Società A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI)
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 04 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.2. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
Nei confronti :
- del Sig. Zeljic Ratko – Giocatore tesserato per la Soc. A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI)
- del Sig. Giuriato Davide – Presidente A.S.D. Zanè Vicenza Calcio a 5 – Zanè (VI)
- della Società A.S.D. Zanè Vicenza Calcio a 5 – Zanè (VI)
- della Società A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI)
La Procura Federale con atto del 25/3/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
il Sig. Zeljic Ratko – Calciatore ASD Calcionovoledo Villaverla
per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 e dell’art. 10,comma 2 del C.G.S., in relazione con l’ art.
40,comma 4 delle N.O.I.F. perché, malgrado fosse tesserato con la Società ASD Calcionovoledo Villaverla a partire
dall’1/9/2010, sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la Società Zanè Vicenza Calcio a 5, così come
esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
il Sig. Giuriato Davide – Presidente A.S.D. Zanè Vicenza Calcio a 5
per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. perché ometteva di effettuare i
necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore in questione, così
come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento,
la Società ASD Zanè Vicenza Calcio a 5
per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico del
proprio Presidente e legale rappresentante, ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte poste a
carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della Società,
ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S., così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
la Società ASD Calcionovoledo Villaverla
per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte riconducibili a
carico di un proprio tesserato così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione
dell’odierna udienza.
Al dibattimento del 3/5/2011 sono risultati presenti :
- il Sig. ZELJIC Ratko Giocatore tesserato per la Soc. A.S.D. Calcionovoledo Villaverla,
assistito dall’Avv. Rigo Vittorio
- il Sig. GIURIATO Davide Presidente ASD Zanè Vicenza Calcio a 5, assistito dall’Avv. Diana
Massimo
- la Società A.S.D. Zanè Vicenza Calcio a 5 rappresentata dal Sig. Giuriato Davide (Presidente), assistito dall’Avv.
Diana Massimo
- la Società A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI) rappresentata dal Sig. Guglielmi Ernesto (Presidente)
- il Dott. SCIUTO Salvatore Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le
circostanze di maggior rilievo. Ha fatto presente inoltre di essere disponibile, come peraltro richiesto dalle Società Zanè
Vicenza C5 e dal suo Presidente Giuriato Davide, di addivenire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S.
L’Avv. Vittorio Rigo, in rappresentanza del calciatore Zeljic Ratko, ha segnalato che lo stesso nega di aver mai
sottoscritto la richiesta di tesseramento per la Società Calcionovoledo Villaverla.
L’Avv. Diana Massimo, in rappresentanza della Società Zanè Vicenza C5 e del suo Presidente Giuriato Davide, preso
atto di quanto dichiarato dal calciatore Zeljic Ratko, ha revocato la disponibilità di addivenire al cosiddetto
patteggiamento.
Il Sig. Guglielmi Ernesto, Presidente della Società Calcionovoledo Villaverla, ha dichiarato che la sottoscrizione sulla
richiesta di tesseramento da parte del calciatore Zeljic Ratko non é avvenuta alla sua presenza e comunque si é reso
disponibile ad addivenire al predetto patteggiamento.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
atteso quanto emerso all’udienza odierna, ritiene necessarie ulteriori indagini ed approfondimenti e, a tal fine
dispone
di rimettere per competenza gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Zeljic Ratko – Giocatore tesserato per la Soc. A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI) – del Sig. Giuriato Davide – Presidente A.S.D. Zanè Vicenza Calcio a 5 – Zanè (VI) – della Società A.S.D. Zanè Vicenza Calcio a 5 – Zanè (VI) – della Società A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI)"