COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del calciatore Andrea CREMA – ACD Sona M. Mazza – del Sig. Daniele FERRARO – Presidente S.S. Napoleonica – del Sig. Damiano TOGNOLO – Dirigente S.S. Napoleonica – della Società S.S. Napoleonica – della Società A.C.D. Sona M. Mazza
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.6. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
Nei confronti :
- del calciatore Andrea CREMA – ACD Sona M. Mazza
- del Sig. Daniele FERRARO – Presidente S.S. Napoleonica
- del Sig. Damiano TOGNOLO – Dirigente S.S. Napoleonica
- della Società S.S. Napoleonica
- della Società A.C.D. Sona M. Mazza
La Procura Federale con atto del 5/5/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
il Sig. Andrea CREMA – Calciatore A.C.D. Sona M. Mazza
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. e art.
40, comma 4 delle NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella corrente
stagione sportiva n. 6 gare nelle file della Società S.S. Napoleonica senza averne titolo perché tesserato per un’altra
Società, e per aver richiesto un tesseramento per la Società S.S. Napoleonica malgrado fosse già tesserato per la
Società ACD Sona M. Mazza, il tutto come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
il Sig. Daniele FERRARO – Presidente S.S. Napoleonica
per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. e art. 40, comma 4 delle NOIF e art. 10, comma 2 del
C.G.S. per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Andrea CREMA benché quest’ultimo fosse già
tesserato per altra Società, nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1 in relazione all’art. 10, comma 6 del C.G.S.
per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto in data 23/01/2011 una distinta gara in cui
dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità
della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Andrea CREMA non ne avesse titolo, il tutto
come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
il Sig. Damiano TOGNOLO – Dirigente S.S. Napoleonica
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 6 del C.G.S., per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva n. 5 distinte
gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la
responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il giocatore Andrea CREMA non ne
avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
la Società S.S. NAPOLEONICA
per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. per le violazioni
ascritte al proprio Presidente e Dirigente, tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo
interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.;
la Società A.C.D. SONA M. MAZZA
per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al
proprio calciatore.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione delle
udienze.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
Il Sostituto Procuratore Federale,
esaminata la nota del 01.04.2011 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Veneto ha trasmesso a questa
Procura la documentazione attestante una presunta partecipazione irregolare del calciatore Andrea CREMA nella
corrente stagione sportiva da parte della società S.S. NAPOLEONICA in occasione delle seguenti gare valevoli per il
Campionato di Il Categoria:
Alte Ceccato - Napoleonica del 06.01.2011;
Arso - Napoleonica del 09.01.2011;
Alba Ronco - Napoleonica del 12.01.2011 ;
Napoleonica - La Contea del 16.01.2011 ;
Monteforte - Napoleonica del 23.01.2011;
Napoleonica - Montecchio S. Pietro del 30.01.2011
rilevato, dall'esame della suddetta documentazione, che il calciatore Andrea CREMA in occasione delle predette partite è
stato inserito nelle distinte gara della società S.S. NAPOLEONICA, prendendone attivamente parte, malgrado in quel
momento fosse tesserato con la società A.C.D. SONA M. MAZZA;
rilevato, infatti, che il calciatore Andrea CREMA, nato il 14.02.1969 contraeva tesseramento con la società A.C.D. SONA
M. MAZZA a far tempo dal 31.08.2010;
rilevato che con successiva richiesta di tesseramento n. 308934, sottoscritta anche dal sig. Daniele FERRARO,
Presidente della società S.S. NAPOLEONICA, veniva richiesto al competente Ufficio della F.I.G.C. il tesseramento dello
stesso calciatore per detta società calcistica;
rilevato che l'Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, con nota del 07.02.2011 comunicava alla S.S. NAPOLEONICA la
nullità del predetto tesseramento perchè "10 stesso risulta tesserato per la Società A. C.D. Sona M. Mazza dal
31.08.2010";
rilevato che alla data di redazione del presente provvedimento il sig. Andrea CREMA risulta ancora tesserato per la
società A.C.D. SONA M. MAZZA;
visto l'art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C., il quale vieta il tesseramento contemporaneo
per più società, disponendo che, in caso di più richieste di tesseramento, debba considerarsi valida quella depositata o
pervenuta prima, e che nei confronti del calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento
per più società, si applichino le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva;
visto l'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, a norma del quale:
le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte
conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle leghe (comma 2);
alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda
(comma 3);
ai dirigenti, soci di associazioni e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della
inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi (comma 4);
rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo dello CREMA venne inserito negli elenchi in
distinta delle partite in questione;
rilevato che, nelle predette distinte, la specifica dichiarazione di regolare tesseramento dei giocatori impiegati dalla S.S.
NAPOLEONICA risultano tutte firmate dal sig. Damiano TOGNOLO ad eccezione della quinta sottoscritta dal sig. Daniele
FERRARO, entrambi svolgenti per tali occasioni le funzioni di accompagnatori ufficiali della squadra;
considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori con la sottoscrizione delle liste gara richiamate dichiaravano
che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle società
di appartenenza, giusto le norme vigenti;
ritenuto che l'avvenuto utilizzo in sei gare di campionato di un calciatore tesserato per un'altra società abbia integrato la
violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione
all'art. 10, comma 6, del C.G.S., ascrivibile al sig. Andrea CREMA, calciatore attualmente tesserato per la società AC.D.
SONA M. MAZZA, nonché ai sigg. Damiano TOGNOLO e Daniele FERRARO, il primo dirigente ed il secondo Presidente
della società S.S. NAPOLEONICA;
ritenuto, altresì, che la richiesta di tesseramento di un calciatore già tesserato per un'altra società abbia integrato la
violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S., dell'art. 40, comma 4,
delle N.O.I.F. e dell'art. 10, comma 2, del C.G.S., ascrivibile allo stesso calciatore sig. Andrea CREMA, ed al Presidente
della società S.S. NAPOLEONICA sig. Daniele FERRARO;
ritenuto, altresì, che la società S.S. NAPOLEONICA debba rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi
dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per l'operato del proprio Presidente, dirigenti, tesserati ovvero dei soggetti che
comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.;
ritenuto, altresì, che la società AC.D. SONA M. MAZZA debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato del proprio calciatore;
Nell’udienza del 17/5/2011 sono risultati presenti :
- il Sig. Daniele FERRARO Presidente S.S. Napoleonica, assistito dall’Avv. Patrizio Accordi
- il Sig. Damiano TOGNOLO Dirigente S.S. Napoleonica, per delega al Sig. D. Ferraro
- la Società S.S. Napoleonica rappresentata dal Sig. D.Ferraro, assistito dall’Avv. P.Accordi
- la Società A.C.D. Sona M. Mazza rappresentata dal Sig. Giulio Anselmi
- il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.
- il calciatore Andrea CREMA ACD Sona M. Mazza
Non si é presentato all’udienza e non ha provveduto a comunicare giustificazione alcuna.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le
circostanze di maggior rilievo.
Sentite le parti deferite assistite a difesa dall’Avv. Patrizio Accordi
Il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire
all’applicazione degli artt. 23 e 24 del C.G.S. e ha proposto l’irrogazione delle sanzioni in appresso indicate :
- a carico del Sig. Daniele FERRARO Presidente S.S. Napoleonica . inibizione per mesi dieci
- a carico del Sig. Damiano TOGNOLO Dirigente S.S. Napoleonica : inibizione per mesi dieci
- a carico della Società S.S. Napoleonica n. 2 punti di penalizzazione da applicare nella classifica del Campionato di
2^ Categoria 2010/2011;
ammenda di € 400,00.-
- a carico del Società A.C.D. Sona M. Mazza ammenda di € 200,00.-
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto gli art. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del
predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
- a carico del Sig. Daniele FERRARO Presidente S.S. Napoleonica . inibizione per mesi dieci
- a carico del Sig. Damiano TOGNOLO Dirigente S.S. Napoleonica : inibizione per mesi dieci
- a carico della Società S.S. Napoleonica a) n. 2 punti di penalizzazione da applicare nella classifica del Campionato
di 2^ Categoria 2010/2011;
b) ammenda di € 400,00;
- a carico del Società A.C.D. Sona M. Mazza ammenda di € 200,00.-
Le parti non hanno invece raggiunto un accordo relativamente alla posizione del giocatore Crema Andrea.
Per quanto riguarda la posizione del suddetto giocatore Crema ritiene questa C.D.T., anzitutto sussistenti i fatti oggetto
del deferimento.
In particolare appare pacifico, anche perché correttamente non contestato dalle parti destinatarie del provvedimento di
deferimento, l’irregolare utilizzo del calciatore Crema in gare del Campionato del Campionato di 2^ Categoria 2010/2011..
Accertati così i fatti, e dunque l’utilizzo senza titolo dell’atleta di cui trattasi, per le gare, meglio specificate nell’atto di
deferimento, occorre procedere all’individuazione della sanzione da applicare.
In quest’ottica, la scrivente C.D.T., richiama il costante insegnamento della Commissione Disciplinare Nazionale secondo
cui “la facoltà di graduare la pena in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa, senza dover
pertanto ricorrere al criterio dell’automatismo é demandata all’Organo Giudicante” (cfr. al C.U. n. 30/CDN del 19/10/2009).
In tale ottica, la scrivente C.D.T. ha preso atto della mancata presenza del Crema all’odierna udienza: ha rilevato inoltre
che lo stesso non poteva non sapere di essere ancora tesserato con la Società Sona Mazza.
Tutto ciò premesso e considerato, questa C.D.T., avuto anche riguardo alla particolarità del caso di specie, per quanto
concerne la posizione del calciatore CREMA Andrea, ritiene congrua l’applicazione della seguente sanzione :
- squalifica per SEI giornate effettive di gara.
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