COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. ROVERDICRÉ Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 52 dell’11/5/2011 –Squalifica per tre giornate giocatori Bradiani Emanuel e Zorzato Enrico – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. ROVERDICRÉ
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 52
dell’11/5/2011 –Squalifica per tre giornate giocatori Bradiani Emanuel e Zorzato Enrico – Campionato di
3^ Categoria
La Società A.S.D. Roverdicré ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Rovigo, pubblicate nel Comunicato n. 52 dell’11/5/2011 con le quali ha adottato i seguenti provvedimenti
disciplinari :
- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Bradiani Emanuel : “a fine gara tentava di colpire con uno schiaffo un
avversario, non riuscendovi per l’intervento dei dirigenti. In seguito lo stesso continuava nelle offese nei confronti del
giocatore avversario”.
- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zorzato Enrico : “a fine gara rispondeva con offese alla provocazione di
un avversario. Al rientro negli spogliatoi tentava, inoltre, di venire alle mani con il suddetto avversario arrivando a colpirlo
con un leggero schiaffo sulla guancia.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Roverdicré;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Zorzato che appare adeguata all’episodio a lui
addebitato così come descritto dall’arbitro nel suo referto di gara;
considerata invece più congrua la squalifica di due giornate a carico del calciatore Bradiani
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Roverdicré;
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zorzato Enrico;
- di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Bradiani Emanuel;
La tassa reclamo non é stata versata.
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