COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. OPPOSIZIONE U.S.D. ADRIESE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 52 dell’11/5/2011 – Ripetizione gara Villa Azzurra – Adriese dell’1/5/2011 – Semifinale Campionato Provinciale Allievi
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 18 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.5. OPPOSIZIONE U.S.D. ADRIESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 52
dell’11/5/2011 – Ripetizione gara Villa Azzurra – Adriese dell’1/5/2011 – Semifinale Campionato
Provinciale Allievi
La Società U.S.D. Adriese ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Rovigo, pubblicata nel Comunicato n. 52 dell’11/5/2011 con la quale ha adottato la ripetizione della gara
emarginata a seguito dell’accoglimento del reclamo presentato dalla Società Villa Azzurra che lamentava un errore
tecnico arbitrale, così motivandolo : “esaminato il rapporto ed il supplemento di gara nel quale risulta che dopo aver
allontanato al 43° del secondo tempo l’Assistente di parte della Società Villa Azzurra, per proteste - vedere C.U. N° 51 - lo
stesso Assistente è stato sostituito da un Dirigente della Soc. Adriese, riconosciuto dal Direttore di gara, presente nella
distinta.. Dopo l’allontanamento dell’Assistente di parte veniva ripresa la gara per una durata di quindici secondi, e quindi
erano presenti in campo due Assistenti di parte della Soc. Adriese;
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Adriese;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente l’arbitro che ha confermato quanto esposto nel referto di gara;
vista la Regola n. 6 del Regolamento del Giuoco Calcio
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Adriese;
- di confermare la ripetizione della gara Villa Azzurra – Adriese, da effettuarsi in data da stabilire dalla Delegazione
Provinciale di Rovigo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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