COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 29/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.1 DEFERIMENTO SOCIETA’ FLACCO VENOSA, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SIG. CURATELLA MASSIMO, DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PERROTTA GIUSEPPE E DELLE CALCIATRICI RUSSO DESIREE’ E SILENO TIZIANA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 34 COMMA 3 DELLE NOIF (prot. 27/10-11 registro C.D.T.).
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 108 del 29/06/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.1 DEFERIMENTO SOCIETA’ FLACCO VENOSA, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SIG. CURATELLA MASSIMO, DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PERROTTA GIUSEPPE E DELLE CALCIATRICI RUSSO DESIREE’ E SILENO TIZIANA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 34 COMMA 3 DELLE NOIF (prot. 27/10-11 registro C.D.T.).
Con comunicazione inviata in data 22.03.2011 prot. n.6678/861 pf 10-11/AA/ac reg il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale di Basilicata la Società FLACCO VENOSA, nonché il suo presidente sig. Curatella Massimo, il dirigente accompagnatore Sig. Perrotta Giuseppe e le calciatrici Russo Desireè e Sileno Tiziana, per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F
Notificato rituale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, nei modi, forme e termini di cui al C.G.S., nella seduta dell’ 11.06.2011 era presente il presidente della Società che, in sede di audizione, rappresentava che, le violazioni contestate, siano state commesse nella più assoluta buona fede e senza nessun intenzione di ledere principi di correttezza, probità e lealtà sportiva.
Inoltre, era presente alla suddetta seduta, in rappresentanza della Procura Federale, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Monaco Nicola.
Ascoltata la relazione in merito ai fatti contestati e, terminata la discussione, il rappresentante della Procura Federale, ritenuti provati gli addebiti contestati alle parti, formulava le seguenti richieste:
• per la calciatrici Russo e Sileno la squalifica di anni 2(due);
• società FLACCO VENOSA € 1.500,00 di ammenda;
• per il presidente della società FLACCO VENOSA Sig. Curatella Massimo tre mesi di inibizione;
• per il dirigente accompagnatore della società FLACCO VENOSA Sig. Perrotta Giuseppe anni due (2)di inibizione;
Letti gli atti, sentiti il Presidente della società Flacco Venosa ed il Procuratore Federale;
Ritenuto che la disciplina di cui all’art. 34 comma 3 è diretta principalmente a sanzionare il comportamento della società e dei dirigenti e non, viceversa, di calciatori, peraltro, minorenni (vedasi in particolare il passaggio della norma: il rilascio della autorizzazione è subordinata alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta..);
A parere di questa Commissione, viste anche le dichiarazioni rese dal dirigente e considerata la oggettiva modesta gravità della violazione, appare eccessiva la sanzione richiesta della Procura Federale.
Questa Commissione ritiene che tale norma, attinente ai limiti di partecipazione dei calciatori alle gare, prevede espressamente che “per la partecipazione degli stessi ad attività agonistica senza l’autorizzazione del Comitato Regionale” l’applicazione della punizione sportiva prevista dell’art. 17 comma 5, CGS.
P.Q.M.
• Rigetta il deferimento nei confronti delle calciatrici Russo e Sileno;
• Commina, alla società FLACCO VENOSA, per responsabilità oggettiva, ai sensi art. 4 comma 1 e 2 CGS,l’ammenda di €. 200,00(Duecento);
• Infligge al Presidente Sig. Curatella Massimo ed al Dirigente accompagnatore Sig. Perrotta Giuseppe la inibizione di mesi 3(tre).
La presente decisione va comunicata direttamente alle parti interessate a cura della Segreteria del CR Basilicata a norma dell’art. 38 comma 8 del C.G.S.
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