COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 17 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ VIGONE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA DEL 24 FEBBRAIO 2011 IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRO DRONERO – VIGONE DEL 6 FEBBRAIO 2011 VALIDA PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE C
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 17 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO DELLA SOCIETÀ VIGONE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE
VALLE D’AOSTA DEL 24 FEBBRAIO 2011 IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRO DRONERO –
VIGONE DEL 6 FEBBRAIO 2011 VALIDA PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE
C
La Società VIGONE reclama avverso il provvedimento del G.S. che ha rigettato il suo reclamo
avverso la regolarità della gara, disponendone la ripetizione in quanto sospesa per difetto di
funzionamento dell’impianto di illuminazione non ascrivibile, a parere del G.S., a colpa o
negligenza della PRO DRONERO.
La reclamante eccepisce preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della PRO
DRONERO inviate al G.S. nel procedimento in prima istanza, ma non anche a se medesima come
invece imposto dall’art. 33 comma 7 C.G.S. e chiede in ogni caso l’annullamento del
provvedimento del G.S. con inflizione della sanzione della perdita della gara a carico della società
PRO DRONERO da ritenersi responsabile dell‘improvviso difetto di funzionamento dell‘impianto di
illuminazione che ha imposto al direttore di gara la sospensione della partita.
Sostiene la reclamante che il G.S. ha motivato la propria decisione sulla base delle
controdeduzioni e della documentazione ad esse allegata che però il G.S. doveva ritenere
inammissibili in quanto non inviate anche alla controparte (art. 33 comma 7 C.G.S.).
La norma in questione non prevede, invero, alcuna specifica sanzione nel caso di sua
inosservanza a differenza di quanto invece previsto per il reclamo.
Occorre però dire che tale disposizione è posta a presidio del contraddittorio e, quindi, nel caso in
cui le controdeduzioni non vengano anche trasmesse alla controparte questa è privata della
possibilità di svolgere il contraddittorio che, invece, deve essere assicurato così come previsto
dalla normativa.
In caso pertanto di omessa trasmissione alla controparte, questa Commissione ritiene che le
controdeduzioni non possano esser utilizzate per la decisione.
Cosa diversa sono gli eventuali documenti allegati alle controdeduzioni (che attengono invece ad
una ricostruzione soggettiva della vicenda). La documentazione comunque acquisita (non si
dimentichi che può anche essere acquisita ex officio) è sempre utilizzabile salvo che se ne
sostenga la falsità con specifica querela di falso.
Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento del G.S. appare fondato non tanto sulle osservazioni
difensive della PRO DRONERO quanto piuttosto sulla documentazione acquisita e, pertanto,
appare prima facie non meritevole di censura.
In ogni caso, il contraddittorio è stato certamente assicurato nel presente procedimento atteso che
la reclamante ha avuto modo di svolgere – così come ha fatto – ogni sua considerazione sulle
controdeduzioni in questione ed anche sulla documentazione, contestandone la validità e
sufficienza a fondare il provvedimento impugnato.
Venendo, però, al merito della questione, questa Commissione ritiene che alla società PRO
DRONERO non sia ascrivibile alcuna responsabilità anche se dal rapporto di gara si evince
chiaramente che la partita sia stata sospesa “definitivamente” per il difetto di funzionamento
dell’impianto di illuminazione del terreno di gioco, mentre “le luci adiacenti il terreno di gioco erano
funzionanti così come quelle delle pubbliche vie del paese” (così recita testualmente il rapporto
dell’arbitro).
La responsabilità della PRO DRONERO, anche prescindendo dalla documentazione esaminata
dal G.S., non sussiste anzitutto perché non è stata accertata o quantomeno non risulta sia stato
fatto nell’immediato alcun accertamento sulle reali cause dell’improvvisa assenza di illuminazione
e sulla eventuale possibilità di ripristino dell’impianto ovverosia non si è verificato quale fosse in
quel momento il problema e se era possibile o meno superarlo, in secondo luogo perché il difetto
all’impianto di illuminazione non è stata l’unica causa di sospensione della gara.
Non si può e non si deve, infatti, dimenticare che al momento dell’improvviso guasto all’impianto di
illuminazione la gara era già sospesa da circa 25 minuti (v. rapporto di gara) in attesa che
sopraggiungessero i soccorsi del servizio 118 di cui si era richiesto l’intervento a causa del grave
infortunio subito dal portiere della VIGONE che rimaneva a terra privo di sensi.
E’ del tutto evidente, pertanto, che l’attenzione dei partecipanti alla gara e degli ufficiali di gara si
sia concentrata sulle condizioni di salute del giocatore della VIGONE che apparivano gravi e
preoccupanti.
Ed è altrettanto evidente che dopo 25 minuti di sospensione per tali motivi, l’ulteriore problema
della luce non faceva che acuire le difficoltà di ripresa della gara, suggerendone invece la
sospensione definitiva, senza porre in essere alcun tentativo volto a verificare la possibilità di
ripresa della medesima. Non pare inverosimile affermare che in fondo andava bene a tutti non
proseguire nella gara.
Infatti, il direttore di gara, nel suo supplemento di rapporto, utilizza non a caso il termine
“definitiva” (sopra sottolineato) riferito alla sospensione della gara e ciò perché la gara era già
sospesa al momento in cui è venuta meno l’illuminazione in attesa che sopraggiungessero i
soccorsi per il giocatore della VIGONE. Si trattava di una sospensione provvisoria divenuta
definitiva in ragione dell’ulteriore problema all’illuminazione.
Pertanto alla sospensione della gara in questione hanno concorso due cause: l’attesa dei soccorsi
di certo non imputabile alla PRO DRONERO ed il difetto di funzionamento dell’impianto di
illuminazione per il quale non vi è alcuna prova certa della sua riferibilità a negligenza della
predetta.
E’ quindi francamente singolare, per non dire sospetto, che proprio la reclamante per ben due volte
(nel reclamo al G.S. e in quello in esame) taccia su quanto avvenuto prima del guasto citato.
In conclusione, la decisione del G.S. di respingere il reclamo della VIGONE e di disporre la
ripetizione della gara è assolutamente condivisibile e non merita di essere riformata.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso in oggetto, con conseguente
ripetizione della gara.
Pone a carico della Società VIGONE la tassa di reclamo che non risulta versata.
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