COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 30 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. REAL LUGAGNANO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 66 del 15/6/2011 – Squalifica sino al 31/12/2011 giocatore Lorenzi Cristian – Play-off Campionato di 3^ Categ.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 30 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. REAL LUGAGNANO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 66 del 15/6/2011 – Squalifica sino al 31/12/2011 giocatore Lorenzi Cristian – Play-off Campionato di 3^ Categ. La Società A.S.D. Real Lugagnano ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata nel Comunicato n. 66 del 15/6/2011 con la quale ha assunto la squalifica sino al 31/12/2011 a carico del giocatore Lorenzi Cristian : “per aver spinto violentemente l’arbitro con entrambe le mani tanto da farlo spostare e per offese e minacce”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Real Lugagnano; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha escluso che il contatto fisico con il giocatore Lorenzi possa essere stato fortuito, valutata la decisione del Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua rispetto ai fatti accaduti; constatato che non sono emersi fatti nuovi per una modifica del provvedimento impugnato; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Real Lugagnano; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2011 a carico del calciatore Lorenzi Cristian: - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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