COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 01 del 04/07/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO della Procura Federale a carico del Signor Deliu England per rispondere: della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2 del CGS in relazione all’art. 40, comma 11 bis, della N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2010/2011 per la società S. S. Pievese, senza averne titolo.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 01 del 04/07/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO della Procura Federale a carico del Signor Deliu England per rispondere: della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2 del CGS in relazione all'art. 40, comma 11 bis, della N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2010/2011 per la società S. S. Pievese, senza averne titolo.
All'udienza avanti questa Commissione oltre al rappresentante della Procura Federale, è presente il deferito, il quale dichiarava di non aver alcun vincolo con la società tedesca e di essersi persino dimenticato di aver giocato in passato.
Il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare al sig. Deliu England la squalifica di mesi sei, mentre il deferito chiedeva il minimo delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comportamento addebitato al deferito risulta provato documentalmente in atti.
Alla luce dei criteri abitualmente adottati da Questa Commissione merita quindi di essere sanzionato.
La Commissione Disciplinare, preso atto dell'ammissione di responsabilità del sig. Deliu England,
DICHIARA
la responsabilità del sig. Deliu England violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2 del CGS in relazione all'art. 40, comma 11 bis, della N.O.I.F. e
COMMINA
al sig. Deliu England la squalifica di 40 giorni.
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