F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 03 Ottobre 2011 (495) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CERAVOLO (tesserato FIGC in quanto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi) ▪ (nota N°.8328/429 pf10-11/AM/ma del 4.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 03 Ottobre 2011
(495) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CERAVOLO (tesserato FIGC in quanto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi) ▪ (nota N°.8328/429 pf10-11/AM/ma del 4.5.2011).
La Presidenza della Lega Pro, con nota del 9 novembre 2010, trasmetteva alla Procura federale copia di un atto giudiziale di esecuzione di sequestro conservativo, che le era stato notificato ad istanza del Sig. Francesco Ceravolo, già direttore sportivo della Società Arezzo. La scrivente sollecitava la destinataria della nota ad effettuare gli accertamenti di competenza, atteso che l’affiliazione della Società Arezzo alla FIGC non era stata revocata. L’atto trasmesso in copia, esponendo che il Tribunale di Arezzo, con decreto del 4 agosto 2010 aveva accolto il ricorso del Sig. Francesco Ceravolo e, per l’effetto, aveva autorizzato il ricorrente ad eseguire il sequestro conservativo dei beni della AC Arezzo SPA sino a concorrenza della somma di € 250.000,00, assoggettava a sequestro tutti i crediti della predetta Società esistenti presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e, nel contempo, citava tanto la Lega, quanto la Società AC Arezzo Spa, in persona di chi la rappresentava, a comparire innanzi il Tribunale di Firenze, affinché la prima rendesse dichiarazione sulla esistenza di somme a credito della Società e quest’ultima fosse presente alla dichiarazione. La Procura federale, esperite le indagini, acquisiti atti e documenti, sentito il Sig. Francesco Ceravolo, riscontrava che questi, iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, all’epoca dei fatti era stato direttore generale della Società Arezzo Spa e che, non avendo percepito il compenso pattuito in contratto, si era rivolto alla autorità giudiziaria per ottenere l’anzidetto sequestro. Accertava nel contempo che per l’espletamento del relativo procedimento il Ceravolo, nell’attivare il procedimento, aveva eluso il vincolo di giustizia, per aver egli omesso di richiedere al Consiglio Federale l’autorizzazione per il ricorso alla giurisdizione statale, con ciò violando l’art. 30 commi 1 e 4 dello Statuto Federale. La Procura, in tale situazione, deferiva a questa Commissione il Sig. Francesco Ceravolo, al quale contestava la violazione di detta norma statutaria, nonché degli artt. 1 comma 1 e 15 CGS. Resiste al deferimento il Sig. Francesco Ceravolo che, con memoria difensiva redatta dal proprio difensore e ritualmente comunicata, chiede il proscioglimento, deducendo la legittimità della iniziativa giudiziale che aveva promosso, stante l’assenza in seno all’Ordinamento endofederale di strumenti suscettibili di tutelare il credito e di organi competenti a conoscere tanto la domanda cautelare che era stata attivata, quanto il merito della controversia, non essendo assoggettabili ad arbitrato i procedimenti di natura cautelare rientranti nella giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria; deduce altresì che l’art. 94 bis NOIF, contrariamente all’assunto della Procura federale, è applicabile anche ad esso resistente, in quanto la deroga alla clausola compromissoria ivi prevista e vigente per calciatori e tecnici di Società partecipanti ad attività in seno alla LND, che hanno facoltà di adire le vie legali per il soddisfacimento delle proprie richieste economiche, non esclude gli iscritti all’elenco speciale dei Direttori Sportivi, come è il resistente, atteso che la locuzione tecnici ben può riferirsi anche ai direttori tecnicosportivi, giusto l’art. 2 legge n. 91/1981. Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto applicarsi a carico del deferito l’inibizione di anni 1 (uno); è comparso il difensore del deferito, il quale ha illustrato le proprie difese ed ha concluso per il proscioglimento. La Commissione osserva quanto segue. Non è contestato il fatto che il Ceravolo, vantando nei confronti della Società AC Arezzo Spa un credito di natura contrattuale per avere esercitato in favore di detta Società l’attività di direttore sportivo senza riscuotere il pattuito compenso, era ricorso allo strumento della tutela giudiziale sotto forma del sequestro conservativo, stante il timore di perdere le garanzie del credito, a causa della crisi economico-finanziaria della debitrice, che era stata esclusa dal campionato di competenza della stagione 2010/2011 a motivo di gravi carenze economico-finanziarie. È altrettanto incontestato, per ammissione dello stesso Ceravolo, che il ricorso era stato promosso senza la richiesta di autorizzazione del Consiglio Federale e che l’art. 30 comma 4 dello Statuto, recante la clausola compromissoria afferente il vincolo di giustizia, era stato disatteso. Ciò posto, ritiene questa Commissione che le ragioni del resistente, volte a contrastare l’esistenza della violazione e quindi a contestare la fondatezza del deferimento, siano infondate. La circostanza dedotta dal resistente che l’Ordinamento federale non conterrebbe norme idonee a tutelare le ragioni di credito del resistente medesimo e che la mancanza sarebbe stata provocata anche dalla disdetta dell’Accordo Collettivo tra Lega Professionisti Serie C ed Associazione di categoria rappresentativa dei direttori sportivi che, risalente al 2007, aveva posto fine alla competenza dei Collegi Arbitrali ai quali demandare la soluzione di tutte le controversie concernenti l’attuazione dell’Accordo, è inesatta e, comunque, non giustifica il mancato rispetto del vincolo di giustizia, che il ricorrente avrebbe dovuto osservare come condizione necessaria per intraprendere il contenzioso civilistico. L’inesattezza dell’asserzione del resistente deriva dalla pubblicazione sul CU FIGC del 14 maggio 2010 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, che, all’art. 10, prevede che “le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le Società sportive ed i direttori sportivi iscritti nell’elenco speciale, come è il Ceravolo, sono devolute alla esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall’Ordinamento federale, con la partecipazione di un designato fra gli arbitri indicati dalla associazione di categoria dei direttori sportivi all’inizio di ciascuna stagione sportiva”. A tale norma, che è operante, il resistente avrebbe dovuto attenersi. Non appare inoltre pertinente al caso in esame il richiamo operato dal resistente a decisioni di organi di giustizia sportiva, che neppure apparentemente sembrano confortare le sue ragioni. Tali decisioni, infatti, nel respingere le istanze oggetto del contendere, tutte di natura economica, avevano confermato il principio della inammissibilità della tutela per crediti maturati in forza di accordi conclusi in contrasto con le norme, che sfuggivano in quanto tali alla tutela di siffatta giurisdizione, non entrando in conflitto con un provvedimento generale o con una decisione particolare della Federazione (cfr. decisione Corte Federale FIGC 23.4.1996, citata dal resistente). Ancor più esplicita al riguardo è l’ulteriore decisione riportata dal resistente recante il principio che “la parte che ha pattuito compensi in nero non può certo ricorrere alla Giustizia Sportiva per far valere diritti patrimoniali maturati con pattuizioni non consentite e dunque non garantite nell’Ordinamento della giustizia sportiva, ma, se lo crede, deve rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (…), il cui ricorso non comporta un possibile contrasto tra Ordinamento statale e Ordinamento sportivo federale e quindi, per principio generale, non occorre richiedere autorizzazione” (cfr. decisione Commissione disciplinare presso la L.P.S.C. dell’8 marzo 2006). Che il credito del Ceravolo fosse del tutto legittimo perché contemplato nel contratto tipo sottoscritto l’8 luglio 2009 tra il Ceravolo e la Società AC Arezzo Spa, depositato in Lega in pari data, non può revocarsi in dubbio, di guisa che l’attuale resistente, ai fini della tutela del credito, non poteva eludere il vincolo di giustizia, anche in considerazione dell’ulteriore circostanza che la debitrice all’epoca del fatto risultava affiliata alla FIGC. Del tutto ininfluente è la tesi del ricorrente che la deroga contenuta nell’art. 94 bis NOIF investirebbe anche i direttori sportivi. La norma, rivolta a calciatori e tecnici di Società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti, i quali possono adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche senza richiedere l’autorizzazione di che trattasi, non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che la Società debitrice, alla data di proposizione del ricorso del Ceravolo, era inattiva ed in liquidazione. Deve pertanto concludersi per l’accoglimento del deferimento con la sanzione chiesta dalla Procura federale, che è pari al minimo edittale previsto dall’art. 15 commi 1, inciso b, CGS. P.Q.M. infligge al Sig. Francesco Ceravolo l’inibizione di anni 1 (uno).
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