F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.31 del 27.10.2011 (123) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALEA CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (all’epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D’INNOCENZO (all’epoca dei fatti, Amministratore delegato con poteri di rappresentanza Legale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), Società ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl • (n°. 1988/71pf 11-12/SP/blp del 6.10.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.31 del 27.10.2011
(123) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALEA CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (all’epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D’INNOCENZO (all’epoca dei fatti, Amministratore delegato con poteri di rappresentanza Legale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), Società ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl • (n°. 1988/71pf 11-12/SP/blp del 6.10.2011).
Il deferimento
Con atto del 6/10/2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) Alberto Caverni, all’epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Alma Juventus Fano 1906 Srl, il Sig. Giorgio D’Innocenzo, all’epoca dei fatti Amministratori Delegati con poteri di Legale rappresentanza della Alma Juventus Fano 1906 Srl, entrambi della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3 del CGS, in relazione al titolo I, paragrafo III, lettera c., punto 7, del comunicato ufficiale n. 158/A del 29/4/2911, per non aver provveduto, entro il termine del 30/6/2011 al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 300.000,00; B) la Alma Juventus Fano 1906 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali pro-tempore. La Alma Juventus Fano 1906 Srl, il Sig. Alberto Caverni ed il Sig. Giorgio D’Innocenzo non facevano pervenire alla Commissione disciplinare nazionale alcuna memoria difensiva. In data 26/10/2011 la Alma Juventus Fano 1906 inviava comunicazione fax nella quale si manifestava la impossibilità della società di partecipare alla udienza del 27/10/2011. Alla riunione del 27/10/2011, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Alberto Caverni e per il Sig. Giorgio D’Innocenzo la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno e per la Alma Juventus Fano 1906 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva; nessuno è presente per le parti deferite.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni contestate. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Alberto Caverni e al Sig. Giorgio D’Innocenzo la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno e alla Alma Juventus Fano 1906 Srl quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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