COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 29/09/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1) TAMBORINI Alberto, Presidente dell’A.C. CASORATE PRIMO per la violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S, e quindi della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui al medesimo articolo in relazione al principio enunciato dal comma 3 del medesimo articolo per aver frapposto ostacoli all’audizione del tesserato Davide GIGLIA senza giustificato motivo, così ostacolando il corso delle indagini; 2) GIGLIA Davide, tesserato dell’A.C. CASORATE PRIMO quale calciatore violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S, e quindi della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui al medesimo articolo in relazione al principio enunciato dal comma 3 del medesimo articolo per non essersi presentato innanzi ad un Organo della Giustizia Federale sebbene convocato per ben due volte; 3) la società A.C. CASORATE PRIMO a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per quanto addebitato al suo Presidente, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4. comma 2, del C.G.S. per quanto addebitato al suo tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 29/09/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1) TAMBORINI Alberto, Presidente dell'A.C. CASORATE PRIMO per la violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S, e quindi della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui al medesimo articolo in relazione al principio enunciato dal comma 3 del medesimo articolo per aver frapposto ostacoli all'audizione del tesserato Davide GIGLIA senza giustificato motivo, così ostacolando il corso delle indagini; 2) GIGLIA Davide, tesserato dell'A.C. CASORATE PRIMO quale calciatore violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S, e quindi della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui al medesimo articolo in relazione al principio enunciato dal comma 3 del medesimo articolo per non essersi presentato innanzi ad un Organo della Giustizia Federale sebbene convocato per ben due volte; 3) la società A.C. CASORATE PRIMO a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per quanto addebitato al suo Presidente, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4. comma 2, del C.G.S. per quanto addebitato al suo tesserato. Con provvedimento del 29 Luglio 2011 il Procuratore Federale, Considerato che nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere da quest'Ufficio in relazione ai rapporti Motta Visconti - Casorate Primo, si era ritenuto opportuno procedere a convocare il giovane Davide GIGLIA (classe 1996) onde verbalizzare le sue dichiarazioni in merito al suo trasferimento dapprima dal Casorate Primo alla Polisportiva Motta Visconti e poi da questa nuovamente al Casorate Primo così come riferito dal Presidente di quest'ultimo sodalizio Sig. Alberto Tamborini; Rilevato che il Collaboratore della Procura Federale aveva convocato una prima volta il Giglia per il giorno 16.03.2011 mediante comunicazione scritta indirizzata presso la sede della Società di appartenenza con espresso avvertimento che la mancata comparizione avrebbe costituito violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S.(all. 12 alla relazione dell'Avv. Ettore Traini) e che a detta convocazione rispondeva, per iscritto, il Sig. Alberto Tamborini, Presidente della Società, che, con nota del 12.03.2011, aveva comunicato " ... la mia ferma contrarietà all'eventuale effettuazione dell'audizione stessa, alla quale, dunque, Davide GIGLIA non presenzierà né nella data indicata né in futuro", affermando la sua contrarietà all'audizione con "la volontà di tutelare e garantire il delicato equilibrio di un ragazzino . . . avendo il Giglia compiuto quindici anni da pochi giorni .." e sostenendo altresì che la sua Società " ... pur anche nella denegata ipotesi in cui lo volesse, non potrebbe, certo, in alcun modo disporre, né tanto meno imporre, la presenza ad un'audizione di un soggetto di minore età in assenza di espressa e puntuale autorizzazione dei genitori"; Preso atto che in conseguenza di quanto sopra il Collaboratore della Procura Federale aveva riconvocato una seconda volta il Giglia per il giorno 22.03.2011 mediante comunicazione scritta indirizzata presso la sede della Società di appartenenza, anche in questo caso con ulteriore, espresso avvertimento che la mancata comparizione avrebbe costituito violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S.(all. 12 alla relazione dell'Avv. Ettore Traini) e che anche a questa seconda convocazione rispondeva, per iscritto, il Sig. Alberto Tamborini, Presidente della Società, che, con nota del 18.03.2011, confermava la posizione già precedentemente assunta; deferiva avanti Questa Commissione i signori TAMBORINI Alberto e GIGLIA Davide, nonchè la società A.C. CASORATE PRIMO per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i signori TAMBORINI Alberto, GIGLIA Davide e FOSSATI Paolo, attuale presidente della A.C. CASORATE PRIMO, preso altresì atto che i deferiti, TAMBORINI Alberto e A.C. CASORATE PRIMO prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’Art. 23 C.G.S. e che il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure: - per TAMBORINI Alberto mesi 2 di inibizione; - per la società A.C. CASORATE PRIMO l’ammenda di Euro 350,00; preso altresì atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità del deferito GIGLIA Davide per le violazioni delle norme indicate nel deferimento, chiedeva 1 giornata di squalifica e che il deferito si rimetteva alla decisione della Commissione Disciplinate osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti applica - per TAMBORINI Alberto mesi 2 di inibizione; - per la società A.C. CASORATE PRIMO l’ammenda di Euro 350,00. Dagli atti di indagine svolti dalla Procura Federale e dai documenti depositati nel presente giudizio emerge il calciatore GIGLIA Davide, nonostante fosse stato convocato più volte dagli organi della Procura Federale non si è presentato. Tale comportamento integra la violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S, e quindi della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui al medesimo articolo in relazione al principio enunciato dal comma 3 del sempre dell’Art. 1 C.G.S. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara la responsabilità di GIGLIA Davide per la violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S, e quindi della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui al medesimo articolo in relazione al principio enunciato dal comma 3 del medesimo articolo, commina a GIGLIA Davide, una giornata di squalifica.
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