COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Murialdina Calcio Campionato 3° categoria Girone C Gara del 25-09-2011 tra Murialdina Calcio / Grossman C.U. n. 11 della delegazione di Milano datato 29-09-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Murialdina Calcio Campionato 3° categoria Girone C Gara del 25-09-2011 tra Murialdina Calcio / Grossman C.U. n. 11 della delegazione di Milano datato 29-09-2011 La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del G.S. devono essere presentati alla Commissione Disciplinare Territoriale nel termine perentorio di 7 ( sette) giorni dalla data di pubblicazione del C. U. ( art. 46 comma 4 del C.G.S.), che il provvedimento disciplinare del G.S. oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. n. 11 in data 29-09-2011 della delegazione di Milano e che il preannuncio del reclamo stesso come si evince dalla sua data di spedizione 3/10/2011 e cioè oltre il termine previsto dalle vigenti norme Federali. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA Inammissibile il preannuncio di reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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