F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Vincenzo Antonio PACINO / A.S.D. ROGGIANO ( 170/01 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29/09/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 78 del 10/11/11 VERTENZA: all. Vincenzo Antonio PACINO / A.S.D. ROGGIANO ( 170/01 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Mariano SILVELLO L’allenatore dilettante Vincenzo Antonio Pacino, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 31.05.2011 avverso l’A.S.D. Roggiano di Roggiano Gravina ( CS ). Nel ricorso chiede il pagamento di € 7.000,00 come premio di tesseramento e la somma di € 3.000,00 per il rimborso spese oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla rivalutazione monetaria. Dichiara di aver ricevuto la somma di € 2.000,00 riferita alla scadenza del 30 novembre e di € 2.000,00 come prima quota del rimborso spese. Dal giorno dell’esonero datato 28 marzo 2011 non ha ricevuto ulteriori somme. Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. ha fornito prova dell’avvenuto deposito dell’accordo economico tra le parti in data 22.07.2010. Tale contratto sottoscritto senza data reca la durata fino al 30.06.2011. Figurano sette scadenze di pagamento fissate rispettivamente al 30 ottobre, al 30 novembre, al 30 dicembre, al 30 gennaio, al 28 febbraio, al 30 marzo ed al 30 aprile per € 1.000,00 cadauna; il tutto per l’importo complessivo di € 7.000,00 quale compenso globale annuo. La Società sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, ha contro dedotto in data 30.06.2011 dichiarandosi disponibile a riconoscere all’allenatore la somma di € 3.000,00. Ritiene priva di fondamento la circostanza che la somma di € 2.000,00 sia addebitabile al rimborso spese in quanto la cifra di € 7.000,00 era onnicomprensiva. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti, constatato che nel contratto nulla viene menzionato in merito ad un eventuale rimborso spese; ritiene che la richiesta dell’istante sia parzialmente accoglibile. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore Vincenzo Antonio Pacino contro l’A.S.D. Roggiano, accoglie parzialmente la medesima. Fa obbligo all’A.S.D. Roggiano di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 3.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2010/2011; su tale importo vengono equitativamente calcolati € 60,00 per accessori. L’importo complessivo dovuto è pari ad € 3.060,00= Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS. Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo soddisfo.
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