DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 28/10/2011 COPPA ITALIA SERIE D ( SEDICESIMI DI FINALE) Decisioni del Giudice Sportivo GARA: A.S.D. ASTREA – ARZACHENA DEL 13 OTTOBRE 2011.
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 28/10/2011 COPPA ITALIA SERIE D ( SEDICESIMI DI FINALE)
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA: A.S.D. ASTREA - ARZACHENA DEL 13 OTTOBRE 2011.
Il Giudice Sportivo,
letto il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S.D. ASTREA;
lette le controdeduzioni della Arzachena;
OSSERVA
a sostegno del reclamo la A.S.D. ASTREA deduce la violazione, da parte della ARZACHENA, del
regolamento del giuoco del calcio nella parte riguardante le procedure per la determinazione della
squadra vincente di una gara.
In particolare si assume che, al termine dei tempi regolamentari, la ARZACHENA si trovava in
superiorità numerica essendo stato espulso, nel corso del secondo tempo, un calciatore della A.S.D.
ASTREA. Dovendosi procedere alla esecuzione dei tiri di rigore la ARZACHENA avrebbe dovuto
ridurre il numero dei propri calciatori fino ad eguagliare il numero di calciatori della squadra avversaria
e, tramite il capitano della squadra, comunicare all'arbitro il nome e il numero di ciascun calciatore
escluso dai tiri di rigore.
Non essendosi ciò verificato la società reclamante chiede che alla ARZACHENA sia inflitta la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0.
Nelle controdeduzioni la ARZACHENA assume che se vi è stata violazione del regolamento del gioco
del calcio questa è stata dovuta esclusivamente ad un errore tecnico del Direttore di Gara.
Il reclamo è fondato.
Dal supplemento di referto fatto pervenire dall'arbitro su richiesta di questo Giudice risulta:
- che al termine della gara entrambe le squadre avevano comunicato verbalmente al Direttore di Gara
il numero di maglia dei calciatori che avrebbero eseguito i tiri di rigore;
- che prima della esecuzione dei tiri di rigore il Direttore di Gara si era accertato che tutti i calciatori,
ad eccezione dei portieri e del calciatore incaricato di eseguire il primo tiro di rigore, si trovassero
all'interno del cerchio centrale;
- che, durante la esecuzione dei tiri di rigore, diversi calciatori di entrambe le squadre (sia quelli che
avevano già eseguito il tiro, sia quelli che ancora dovevano eseguirlo) si spostavano dal cerchio
centrale alle rispettive panchine e viceversa;
- che i tiri di rigore erano comunque proseguiti fino a quando l'arbitro non aveva constatato che
l'ARZACHENA aveva provveduto a calciare l'undicesimo tiro di rigore con un calciatore diverso da
quelli che avevano eseguito i primi dieci tiri.
Tanto premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che la condotta della Arzachena abbia avuto
chiara influenza sulla regolarità di svolgimento della fase relativa alla esecuzione dei tiri di rigore. La
società ha consentito che l'undicesimo tiro di rigore venisse eseguito da un calciatore diverso da
quelli che avevano calciato i primi dieci tiri, in tal modo fruendo, in violazione del regolamento del
giuoco del calcio, di un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria.
Rilevanza alcuna può attribuirsi ai rilievi dalla Arzachena esposti nelle controdeduzioni. La natura di
atto avente fede privilegiata da riconoscersi al referto arbitrale non consente in alcun modo di dare
ingresso ad illazioni od argomentazioni in contrasto con le risultanze del referto stesso, referto
peraltro puntuale e preciso nella esposizione dei fatti verificatisi durante la fase delle esecuzione dei
tiri di rigore.
P.Q.M.
delibera
- di infliggere alla Arzachena la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 - 0;
- di non addebitare la tassa di reclamo.
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