CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 dicembre 2009 promosso da: Matteo Garibotti contro Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 dicembre 2009 promosso da: Matteo Garibotti contro Federazione Italiana Pallacanestro I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente Prof. Avv. Guido Calvi Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 15 dicembre 2009 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato prot. n. 1971 del 19 ottobre 2009 promosso da: Matteo Garibotti, residente in Chiavari (GE), via Magenta n. 27/6, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Paone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo in Chiavari (GE), Corso Garibaldi n. 58/12, giusta delega a margine dell’istanza di arbitrato ricorrente contro Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), con sede in Roma, via Vitorchiano n. 113, in persona del sig. Dino Meneghin, suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie n. 106, giusta delega a margine della memoria di costituzione resistente * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il sig. Matteo Garibotti (il “Ricorrente”) è tesserato presso la Federazione Italiana Pallacanestro in qualità di arbitro nazionale. Come tale, il sig. Garibotti, nella stagione sportiva 2008/2009, ha diretto diversi incontri di Serie A/dilettanti. 2. La Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) (la “FIP” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport della pallacanestro in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività cestistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport della pallacanestro, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. Con atto in data 30 giugno 2009 il Procuratore Federale presso la FIP deferiva alla Commissione Giudicante Nazionale della FIP (la “Commissione Giudicante”) il sig. Matteo Garibotti per vederlo rispondere della violazione dell’art. 43 lett. a [“Atti di frode sportiva”] del Regolamento di giustizia della FIP (il “RG”), “perché in concorso con altri, rimasti ignoti, compiva atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Cecina Basket e Savini Montevarchi del 14-05-08, consentendo alla squadra del Cecina Basket di ottenere una sicura vittoria che gli assicurava uno specifico vantaggio in classifica”. 4. A sostegno di tale richiesta il Procuratore Federale illustrava • che dagli atti trasmessi alla FIP dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria (e in particolare da alcune intercettazioni telefoniche) era emerso “in modo inequivocabile come l’arbitro Garibotti Matteo in occasione della gara del 14-05-08 tra le squadre del Basket Cecina e Savini Montevarchi, campionato di serie B maschile, effettuava più telefonate con Garibotti Giovanni, supercommissario nazionale, Patrone Maurizio, tesserato Cia e altra interlocutrice, nel corso delle quali ammetteva esplicitamente di aver posto in essere un arbitraggio «ipercasalingo» onde consentire al Cecina Basket di aggiudicarsi l’incontro evitando la retrocessione in serie C maschile”; • che “la gara in questione terminava effettivamente con il punteggio di 83 a 60 in favore del Cecina Basket, a conferma delle affermazioni poi registrate nel corso delle telefonate eseguite dal Garibotti”; • che il sig. Garibotti non aveva fornito “giustificazioni di alcuna rilevanza giuridica e/o regolamentare”. 5. La Commissione Giudicante, con decisione in data 20 luglio 2009, pubblicata nel C.U. n. 70 di pari data (la “Decisione della Commissione Giudicante”), ritenuta la violazione dell’art. 43 lett. a RG, infliggeva al sig. Matteo Garibotti la sanzione della inibizione allo svolgimento di attività federali e sociali per quattro anni, fino al 3 giugno 2013. 6. A sostegno di siffatta decisione la Commissione Giudicante illustrava, tra l’altro, quanto segue: • che non meritava accoglimento l’eccezione sollevata dal sig. Garibotti, relativa alla “inutilizzabilità degli atti del procedimento penale”, poiché “l’art. 2 della Legge n. 401/1989 …, nell’ambito dei provvedimenti di competenza degli organi sportivi per gli atti di frode sportiva, in ossequio al noto principio dell’autonomia della giustizia sportiva, consente agli organi della disciplina sportiva di richiedere, e quindi di utilizzare per quanto di sua competenza, copia degli atti del procedimento penale”; • che, in ordine alla eccezione di “inutilizzabilità di tutte le intercettazioni relative all’utenza del deferito in quanto non indagato per associazione”, potevano ritenersi “sufficienti le tre telefonate intercorse con il Garibotti Giovanni [padre dell’odierno Ricorrente], indagato dalla Procura della Repubblica per associazione, per ritenere provati gli addebiti contestati” al sig. Garibotti; • quanto al merito, che “dalle trascrizioni delle telefonate intercorse tra il Garibotti Matteo e il Garibotti Giovanni si evidenziano senza ombra di dubbio alcuno profili di grave responsabilità disciplinare”, e in particolare che la condotta del sig. Garibotti, “proiettata verso un obiettivo antisportivo, integra pienamente la fattispecie di cui all’art. 43, lett. a) R.G.”. Infatti, “come risulta dalla trascrizione delle telefonate del 15.5.2008”, il sig. Garibotti, “al fine di favorire la squadra di Cecina, poneva in essere un arbitraggio parziale («Quando arbitri casalingo non puoi arbitrare bene se fischi a favore di uno», «A Cecina non gli ho fischiato un passi contro a morire, ogni volta che c’era un contatto che perdevano il pallone gli fischiavo fallo a favore», «Cecina però gioca di un male che non puoi farti riprendere dieci volte e guarda che se non fischiavamo casalinghi», «questi qua (gli avversari) pressavano, tutte le volte che pressavano e c’era un contatto io lo fischiavo»”; • che dunque il sig. Garibotti appariva “meritevole di sanzione disciplinare, che si individua, per la gravità ed il causato nocumento al movimento cestistico nazionale, nella pena di 4 anni di inibizione”, con la conseguente “decadenza del sig. Garibotti Matteo dalla qualifica di arbitro e la sua … esclusione dalle liste, ex art. 99 Regolamento C.I.A.”; e che ai fini dell’individuazione del termine iniziale di decorrenza della sanzione irrogata si doveva tenere conto del provvedimento del 4 giugno 2009 recante la sospensione cautelare del sig. Garibotti dall’attività sportiva. 7. Con atto d’appello in data 22 luglio 2009 il sig. Garibotti proponeva ricorso alla Corte di giustizia federale della FIP (la “Corte Federale”) avverso la Decisione della Commissione Giudicante, chiedendo, in integrale riforma della stessa, di “prosciogliere il Sig. Matteo Garibotti, considerando sia l’inutilizzabilità delle trascrizioni, sia l’oggettiva infondatezza dell’ipotesi accusatoria”, previe, occorrendo, alcune acquisizioni documentali. All’udienza di discussione di siffatta impugnazione, il difensore del sig. Garibotti chiedeva poi, in via subordinata, la derubricazione dell’illecito da frode sportiva a omessa denuncia. 8. Il 30 settembre 2009 la Corte Federale, con decisione pubblicata nel C.U. n. 218 di pari data (la “Decisione della Corte Federale”), respingeva il ricorso proposto dal sig. Garibotti, confermando la sanzione irrogata dalla Commissione Giudicante. La Decisione della Corte Federale veniva comunicata al sig. Garibotti il 1° ottobre 2009 nel suo dispositivo e il 16 ottobre 2009 nel suo testo integrale, comprensivo della motivazione. 9. Nella Decisione della Corte Federale si osserva preliminarmente quanto segue: “Va premesso che il ricorso in esame e la singola vicenda che esso affronta si inseriscono in un ben più vasto contesto di comportamenti illeciti (per il diritto sportivo, per i Regolamenti della FIP e – in più in generale – per i valori di lealtà, correttezza e rispetto delle regole che costituiscono i principi basilari del mondo dello sport), attraverso i quali taluni commissari valutavano gli arbitri secondo indicazioni ricevute da soggetti loro sovraordinati, in modo che quelle valutazioni consentissero di addivenire alla promozione a categoria superiore o alla non retrocessione a categoria inferiore di arbitri «prescelti» non necessariamente per meriti sportivi ovvero anche al condizionamento degli arbitri al fine di renderli «sensibili» a segnalazioni di favore verso una squadra partecipante ad una gara da loro arbitrata. […] Il diffuso sistema di previa concertazione ed imposizione dei voti da attribuire agli arbitri, solitamente contenuti tra un minimo di 64 e un massimo di 67 (con una media quindi del 65-66), era finalizzato ad uniformare, nel corso di tutto il campionato, la classifica degli arbitri, in modo da tenerli «sotto scacco» fino alla fine e poter decidere all’ultimo momento, anche con la valutazione di una sola partita, con l’attribuzione di un voto molto alto o, rispettivamente, di un voto molto basso, chi promuovere o chi far retrocedere. In tale quadro, la richiesta rivolta da un commissario ad un arbitro di dirigere una gara in modo tale da far risultare vittoriosa una determinata squadra, a prescindere dal reale merito sportivo, rientra nel complessivo disegno illecito di condizionare gli arbitri e, attraverso di loro, l’esito delle singole partite e, conseguentemente, dell’intero campionato. […] la vicenda in esame va guardata anche alla luce di tale più vasto contesto, pur rimanendo ben ferma l’autonomia dei singoli giudizi, delle singole ipotetiche responsabilità, delle singole considerazioni e decisioni di questa Corte”. 10. Ciò premesso, la Corte Federale afferma quanto segue: “[…] è infondato il motivo di ricorso concernente l’asserita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per il reato di frode sportiva previsto dall’art. 1 della legge n. 401/1989 e punito con una pena che va da un mese ad un anno e, come tale, non rientrante nelle ipotesi contemplate dall’art. 266 c.p.p. che, oltre ad un elenco tassativo di reati, al comma 1 lettera a), limita l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Indipendentemente dal fatto che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiaramente affermato che, nel caso in cui le intercettazioni telefoniche siano state disposte nell’ambito di indagini relative a reato rientrante nell’elenco di cui all’art. 266 c.p.p., le stesse possono essere utilizzate nella loro interezza nel procedimento in cui sono state legittimamente disposte, a prescindere dalla posizione processuale delle varie persone imputate, che ben potrebbero anche essere indagate sulla base degli elementi raccolti attraverso le intercettazioni medesime (Cass. pen., sez. III, 27.1.1996, n. 794, Russo) – nel caso di specie, le intercettazioni telefoniche sono state autorizzate per il reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.p. (rientrante nei predetti limiti edittali) contestato ad alcuni dei coindagati e sono state utilizzate anche per la contestazione dei reati-fine – appare assorbente il principio della totale autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello processuale penale, che soggiace a regole e garanzie ben più stringenti in ragione della pena comminabile e cioè la restrizione della libertà personale. Le sanzioni irrogabili all’esito del procedimento sportivo si sostanziano invece esclusivamente nella limitazione o, nei casi più gravi, nell’esclusione dell’esercizio dei diritti discendenti dalla qualifica di tesserato o dalla diversa qualifica rivestita all’interno della Federazione sportiva e pertanto non richiedono quel rigore e quelle limitazioni processuali proporzionati alla misura dell’incidenza della sanzione penale sulla persona. In proposito, necessita chiarire che i principi, di natura sostanziale o processuale, derivanti dal codice penale o dal codice di procedura penale o da leggi penali, sono applicabili in ambito sportivo solo se e nella misura in cui siano espressamente contenuti nei Regolamenti della Federazione interessata ovvero in norme direttamente applicabili ovvero ancora siano espressione di principi fondamentali in materia di procedimento disciplinare. Al riguardo, sia l’art. 70 bis del R.G., sia l’art. 2 della legge n. 401 del 1989 – in base ai quali gli organi della giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’art. 116 c.p.p. fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 dello stesso codice – consentono l’utilizzabilità degli atti in questione e comunque non la vietano espressamente in un procedimento connotato dalla celerità e dal principio di libertà delle forme e dell’acquisizione della prova, che costituiscono i cardini della giustizia non statuale (art. 816 bis c.p.c.) ed in particolare della giustizia sportiva. Né possono ritenersi in alcun modo lesi il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, garantiti dall’art. 4 del R.G., atteso che il Garibotti ha avuto ampiamente modo di chiarire ogni circostanza nei tre interrogatori della Procura federale del 28.4.2009, del 12.5.2009 e del 22.6.2009”. 11. Nel merito, poi, la Corte Federale ha rilevato che: “[…] il contenuto delle telefonate intercettate è così chiaro da non necessitare di alcun ulteriore approfondimento circa il profilo dell’elemento psicologico ed il contesto in cui le parole sono state espresse. In particolare, nella telefonata con la ex fidanzata, che gli chiede «ma come è andata?», il Garibotti ammette «bene, siamo stati ipercasalinghi, io sono stato ipercasalingo», il che non può che voler dire che riconosce di aver arbitrato a favore della squadra di casa, appunto il Cecina Basket, che si stava giocando la eventuale retrocessione in serie C maschile. Nella telefonata con il padre, che gli chiede «tutto bene poi ieri?», Matteo Garibotti risponde «tutto a posto, tutto a posto …» e ancora «il Cecina, però gioca di un male che non puoi farti riprendere dieci volte e guarda che se non fischiavamo casalinghi … c’è anche da dire questi qua pressavano, tutte le volte che pressavano e c’era un contatto io glielo fischiavo …». Quindi …, benché la telefonata fosse successiva alla partita, il tenore della stessa lascia indubbiamente intendere che vi fosse un previo accordo per favorire il Cecina Basket con un arbitraggio che cogliesse ogni occasione per svantaggiare la squadra ospite. Ancora più eloquente è la telefonata iniziata con il collega arbitro Maurizio Patrone e proseguita con il padre Giovanni Garibotti che gli chiede: «va bè, allora ieri sera non ti sembra di aver arbitrato bene»; Matteo Garibotti risponde «no, normale, casalingo, quando arbitri casalingo non puoi arbitrate bene se fischi a favore di uno eh?» e ancora «anche perché il Cecina, non gli ho fischiato un passi contro a morire, ogni volta che c’era un contatto che perdevano il pallone gli fischiavo fallo a favore». Non si comprende quindi come l’appellante possa lamentare che non siano state indicate «una o più decisioni arbitrali palesemente scorrette e volte ad avvantaggiare i padroni di casa» quando è lui stesso ad averle riconosciute. Il padre poi soggiunge: «no, l’unica cosa che forse avete fischiato troppo quando la partita s’è incasinata, dovevate fischiare un po’ prima». Il suggerimento dimostra che l’intento era di fischiare a prescindere dalla commissione di falli o passi, scegliendo però il momento più opportuno. Quanto al rilievo che nel corso della competizione non vi sarebbero state proteste da parte dei giocatori della squadra ospite e che nessuno avrebbe sollevato dubbi di irregolarità circa l’arbitraggio, basti osservare, al contrario, che nella telefonata con il padre, Matteo Garibotti ammette, parlando dell’allenatore della squadra ospite: «sì, sì, ti dico io potevo non fischiargli il tecnico, però sono andato lì questo qua mi ha insultato» e il padre Giovanni Garibotti risponde «hai fatto bene, l’unica cosa un po’ prima, no nel quarto quarto ecco». Giovanni Garibotti quindi non critica l’arbitraggio perché errato ma perché se si intende favorire una determinata squadra non bisogna farlo così smaccatamente, e cioè nel decisivo quarto quarto, dando così adito a comprensibili recriminazioni, ma in modo più velato e meno plateale. Peraltro, lo stesso Matteo Garibotti critica l’altro arbitro che, per dissimulare l’arbitraggio a favore della squadra ospitante, ha fischiato tre sfondamenti a favore della squadra ospite, quando però per quest’ultima la situazione era ormai irrimediabile e tanto da far irritare ancor di più l’allenatore: «quell’altro paraculo ha fischiato tre sfondamenti contro Cecina in tre azioni consecutive …» e ancora «ha fischiato sti tre sfondi per non far … bò, per far vedere all’allenatore, l’allenatore a fine partita quando siamo usciti poi glie l’ha detto, è inutile che mi fischi tre sfondamenti a favore quando sono sotto venti a cinque minuti dalla fine» e il Giovanni Garibotti commenta «son quelle cose che lo fanno incazzare ancora di più …», decretando in conclusione che il predetto arbitro non è all’altezza di arbitrare in serie B maschile. Il talento dell’arbitro, in tale distorto sistema, non si misura quindi nell’equilibrio dell’imparzialità nell’arbitraggio ma nell’abilità nel favorire una determinata squadra in modo talmente subdolo da non farsi scoprire”. 12. Venendo alla qualificazione del fatto contestato, la Corte Federale ha rilevato che “esso risponde in pieno alla condotta di frode sportiva prevista dall’art. 43, comma 1 lett. a), del R.G., che vieta «qualsiasi atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di gara ovvero ad assicurare ad una società un vantaggio in classifica». Sul punto è totalmente irrilevante verificare se, in concreto, l’arbitraggio abbia effettivamente comportato detti effetti, trattandosi di un’ipotesi di illecito disciplinare a consumazione anticipata, nel senso che, come rilevato anche da attenta dottrina, non è necessario che la frode si consumi (ad es., che lo svolgimento o il risultato di una gara venga concretamente alterato), risultando sufficiente che il soggetto agente ponga in essere un atto, di qualunque genere, finalizzato al raggiungimento di uno qualunque degli obiettivi illeciti elencati nell’articolo 43 R.G. E, nella specie, è pacifico che il comportamento del Garibotti fosse finalizzato al raggiungimento dello scopo di cui alla lettera a) dell’articolo citato”. Dunque la Corte Federale ha ritenuto che non potesse “essere accolta l’istanza di derubricazione dell’infrazione di omessa denunzia ex art. 45 del R.G. in quanto la compartecipazione al disegno illecito appare più che evidente”. 13. Confermata la responsabilità del sig. Garibotti, la Corte Federale ha dunque ritenuto che anche l’entità della sanzione irrogata in primo grado fosse meritevole di conferma: “la gravità dei fatti e il rilevante danno all’immagine del movimento cestistico nazionale che ne è derivato, in uno al comportamento procedurale dell’interessato, che in sede di interrogatorio ha negato l’evidenza dei fatti («escludo di essermi recato a pranzo o a cena nel ristorante del presidente del Cecina Basket» dopo la partita mentre nella telefonata con Francesca Giordano afferma «poi siamo andati a cena, ha pagato tutto il presidente», il che lascia intravedere anche una sorta di ricompensa per l’arbitraggio di favore) non consentono di considerare sproporzionata la sanzione irrogata rispetto agli illeciti perpetrati”. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 14. Con istanza di arbitrato in data 12 ottobre 2009, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente dava avvio al presente arbitrato per ottenere la riforma della Decisione della Corte Federale, nominando quale proprio arbitro il prof. avv. Guido Calvi. 15. Con memoria di costituzione in data 22 novembre 2009 la FIP si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo, in sostanza, la conferma della Decisione della Corte Federale, e nominando quale proprio arbitro il prof. avv. Massimo Zaccheo. 16. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che in data 13 novembre 2009 accettava l’incarico. 17. In data 20 novembre 2009 si teneva in Roma l’udienza di discussione della controversia, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, le parti illustravano le rispettive posizioni e rinunciavano al deposito di memorie conclusive. All’esito dell’udienza, le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento dell’arbitrato e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del sig. Garibotti 18. Nella propria istanza di arbitrato il sig. Garibotti ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ecc.mo Tribunale Arbitrale adito, contrariis reiectis - dichiarare nulla, illegittima e comunque annullare o revocare la sanzione disciplinare inflitta al Sig. Matteo Garibotti a norma dell’art. 43 lett. a) del Regolamento di Giustizia FIP, con ogni conseguente provvedimento; - addebitare alla FIP i compensi degli Arbitri e le spese di lite”. 19. In via istruttoria, poi, il Ricorrente ha domandato che il Collegio Arbitrale, “occorrendo”, voglia: “- chiedere alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, a norma dell’art. 116 c.p.p., copia del decreto di autorizzazione all’intercettazione a carico di Matteo Garibotti; - disporre la visione del filmato dell’incontro Cecina/Montevarchi, eventualmente avvalendosi dell’ausilio di esperti nominati dalle parti per l’esame delle decisioni arbitrali”. b. Le domande della FIP 20. Nella propria memoria di costituzione la FIP ha chiesto al Collegio Arbitrale di “respingere comunque e in ogni caso il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e per l’effetto confermare le decisioni impugnate e comunque la sanzione irrogata. Con vittoria di spese, competenze, onorari di difesa e, vinte le spese e gli onorari della procedura, con refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo”. C.3 La posizione delle parti a. La posizione del sig. Garibotti 21. A parere del Ricorrente la sanzione disciplinare inflittagli è illegittima sotto due profili: in primo luogo, perché “adottata in forza di intercettazioni telefoniche inutilizzabili”; in secondo luogo, perché comunque “non è possibile ritenere provata l’ipotesi della frode sportiva”. 22. Sotto il primo profilo, il Ricorrente afferma che le intercettazioni telefoniche siano “inutilizzabili, anche da parte della Giustizia Sportiva, in quanto assunte al di fuori dei limiti di legge; e quindi in violazione dei diritti alla difesa, al contraddittorio ed al giusto processo, garantiti dalle convenzioni internazionali, dalla Costituzione e dai principi statutari del CONI”. Secondo il Ricorrente, infatti, la sua responsabilità disciplinare sarebbe stata ritenuta provata esclusivamente in forza di conversazioni telefoniche intercorse la sera del 15 maggio 2008 fra lo stesso Garibotti e, rispettivamente, il padre, un amico e la ex fidanzata, dopo la conclusione della partita Cecina Basket – Savini Montevarchi da lui arbitrata. A parere del Ricorrente, tuttavia, l’art. 266 c.p.p. consentirebbe l’intercettazione di conversazioni soltanto per i delitti non colposi, per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Ne conseguirebbe, dunque, che tale mezzo d’indagine non sarebbe consentito per il reato di frode sportiva, che prevede la pena della reclusione fino a un anno: l’intercettazione sulla cui base è stata ritenuta la sua responsabilità dagli organi disciplinari della FIP è stata dunque “raccolta al di fuori dei limiti di legge” ed è “quindi illegittima ed inutilizzabile, a norma dell’art. 271 c.p.p.”. In ogni caso, sarebbe inutilizzabile, in quanto esperita al di fuori dei limiti di legge, l’intercettazione di un’utenza intestata allo stesso Ricorrente, e non al proprio padre. Essendo le intercettazioni inutilizzabili secondo i principi dell’ordinamento statuale, esse lo sarebbero anche nell’ambito del processo sportivo, che “deve essere sempre improntato ai principi di rispetto del contraddittorio e garanzia del diritto di difesa, secondo quanto stabilito dalla nostra Costituzione e dalle Convenzioni Internazionali a tutela dei Diritti dell’Uomo”, oltre che dai Principi di Giustizia Sportiva approvati dal CONI con delibera del 28 febbraio 2007. 23. In secondo luogo, il Ricorrente afferma che, anche a considerare utilizzabili le intercettazioni, “non è possibile ritenere provata l’ipotesi della frode sportiva, anche perché non è stato accertato alcun comportamento concreto dell’arbitro, volto a favorire la vittoria del Cecina”. A parere del Ricorrente, infatti, le conversazioni telefoniche in esame non sono state trascritte in senso vero e proprio, essendo disponibile solo il brogliaccio redatto dalla Polizia Postale, né integralmente, essendone stati riportati solo alcuni stralci; esse, poi, non possono essere valutate quanto al tono. Dunque, esse non sono sufficienti a costituire, in modo certo e univoco, la confessione di una frode sportiva. Ben al contrario, esse si prestano a lettura diversa da quella effettuata dagli organi disciplinari della FIP. Inoltre, la ricostruzione dei fatti compiuta sulla base di esse è del tutto generica, poiché “non è dato di sapere a quale scopo ed in concorso con chi il sig. Garibotti avrebbe deciso di alterare l’esito della gara”. Pertanto, gli organi di giustizia della FIP, se non avessero ritenuto di prosciogliere il sig. Garibotti, ritenendo insufficienti le prove basate sulle intercettazioni, avrebbero comunque dovuto estendere la propria indagine al comportamento tenuto dal sig. Garibotti nel corso della partita, per verificare se fosse stato “effettivamente parziale”. Secondo il Ricorrente, infatti, l’esame della competizione sportiva avrebbe consentito di escludere la sussistenza della pretesa frode, non essendovi stato nel corso della gara alcun episodio contestato, né essendo mai stato sollevato alcun dubbio (ad esempio dai tifosi o dalla stampa specializzata) circa il comportamento degli arbitri. 24. Il Ricorrente contesta inoltre la Decisione della Corte Federale sotto un ulteriore profilo. Il Ricorrente lamenta infatti come la motivazione della stessa non sia stata depositata nel termine previsto dal RG (all’art. 47 comma 5). b. La posizione della FIP 25. La posizione della Resistente, quale formulata in atti a sostegno delle proprie difese, può essere riassunta come segue: i. inammissibile è il rilievo del mancato deposito della motivazione della Decisione della Corte Federale nel termine stabilito dall’art. 47 comma 5 RG, non essendo stato dedotto in specifico motivo di censura della stessa decisione; in ogni caso, esso sarebbe infondato, poiché nessuna conseguenza è prevista per il mancato rispetto di siffatto termine; ii. in merito alla presunta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto asseritamene acquisite fuori dai limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 c.p.p., la Resistente afferma che il divieto di utilizzazione concerne unicamente il procedimento penale e comunque richiede un accertamento che è di competenza esclusiva del giudice penale: le questioni sollevate dal Ricorrente, circa i limiti imposti dalla legge in relazione all’utilizzazione delle intercettazioni quale mezzo di prova nel procedimento penale, “non entrano in sede sportiva, atteso che il procedimento disciplinare appartiene non ad un «diverso procedimento» ma ad un «diverso ordinamento»”. È pertanto da escludere che l’eventuale inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche possa spiegare effetti oltre gli ambiti processuali penali e pertanto “non può impedire l’apprezzamento delle stesse in sede disciplinare”; iii. il sistema sanzionatorio disciplinare, peraltro, non conosce il principio di tipicità dei mezzi di prova proprio del processo penale e pertanto “ogni dato idoneo a formare il convincimento del giudicante è apprezzabile”; iv. quanto al contenuto delle telefonate oggetto di intercettazione, la Resistente afferma che esso “è talmente chiaro che non necessiterebbe di alcun approfondimento sotto il piano dell’elemento psicologico, dato anche il contesto in cui le parole sono utilizzate … il Garibotti [ha] riconosciuto di aver arbitrato a favore della squadra di casa, … il Cecina Basket ”; v. “il tentativo di sostenere l’assenza di illecito perché la conversazione è stata tenuta successivamente alla partita non ha alcun rilievo, dal momento che il tenore della telefonata lascia intendere che vi fosse un previo accordo per favorire il Cecina Basket con un arbitraggio diretto a cogliere ogni occasione per svantaggiare la squadra ospite”; vi. in merito alla mancata prova della commissione di atti diretti ad alterare la gara, la Resistente afferma che la frode sportiva di cui all’art. 43 RG è un illecito tipico a consumazione anticipata, ove quindi anche la soglia di punibilità della condotta è anticipata: pertanto, non è necessario che lo svolgimento della gara venga concretamente alterato. Nel caso concreto, poi, “non solo è pacifico che il comportamento del Garibotti fosse finalizzato al raggiungimento dello scopo di cui alla lett. a) dell’articolo citato, ma si è anche verificato l’evento previsto dalla norma”; vii. “inammissibili e prive di pregio oltre che irrilevanti sono le considerazioni … in merito all’indagine sul movente che avrebbe determinato il Garibotti ad alterare l’esito della gara. … individuato l’autore dell’illecito … qualsiasi ricerca sulla ragione che abbia determinato lo stesso ad agire appare … sterile e inidonea a concretizzare un argomento di prova a discarico”. In ogni caso emerge dagli atti come il sig. Garibotti avesse “rapporti personali con il Presidente del Cecina”. 26. La FIP si oppone altresì alle istanze istruttorie formulate dal Ricorrente, in quanto vertenti su circostanze irrilevanti. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sul merito della controversia 1. Il Ricorrente contesta sotto più profili le decisioni con le quali gli organi disciplinari della FIP (la Commissione Giudicante e la Corte Federale) gli hanno inflitto una sanzione per il compimento di “atti di frode sportiva”, ossia dell’illecito previsto dall’art. 43 comma 1 lett. a RG. In buona sostanza, il Ricorrente sostiene che la sanzione è stata inflitta utilizzando prove inammissibili; e comunque che tali prove (anche se ammesse) non consentirebbero di ritenere sussistente l’illecito ascrittogli. 2. Preliminarmente, al Collegio Arbitrale appare peraltro opportuno considerare un’osservazione formulata in atti dal Ricorrente, pur non tradotta in autonomo motivo di censura della decisione impugnata. Rileva infatti il sig. Garibotti che il testo integrale della pronuncia della Corte Federale non è stato depositato nel termine di sette giorni dalla sua adozione, come invece previsto dall’art. 47 comma 5 RG. 3. Sul punto il Collegio Arbitrale concorda con il Ricorrente sull’opportunità, già sottolineata in altra pronuncia (lodo pubblicato il 23 dicembre 2009, Rosi c. FIP) del costante rispetto da parte degli organi di giustizia della FIP del termine stabilito dall’art. 47 comma 5 RG: l’osservanza di esso (da parte degli organi chiamati a garantire che gli associati nella FIP rispettino le disposizioni federali) corrisponde all’aspettativa delle parti coinvolte nei procedimenti disciplinari, che legittimamente aspirano a conoscere le ragioni delle decisioni che le riguardano, e soprattutto delle sanzioni loro inflitte; e inoltre appare idoneo a produrre un effetto deflattivo sul contenzioso arbitrale, in quanto tempestive – e accurate – motivazioni potrebbero dissuadere il sanzionato dall’avviare giudizi impugnatori. 4. Il Collegio Arbitrale ribadisce comunque che il deposito della motivazione oltre il termine stabilito dall’art. 47 comma 5 RG non priva la decisione disciplinare della propria forza vincolante, in difetto di sanzione puntuale di inefficacia, né realizza un vizio della decisione, che ne giustifichi da solo l’annullamento in sede di arbitrato ai sensi del Codice TNAS. E invero l’impugnazione di fronte all’organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il potere di cognizione dell’organo adito si esercita direttamente sulla violazione disciplinare attribuita al soggetto ritenuto responsabile e non è limitato alla verifica della legittimità formale della decisione impugnata. Dunque, questo Collegio Arbitrale può conoscere dei fatti sui quali è intervenuta la pronuncia contestata e giudicare sulla sussistenza della responsabilità disciplinare del sig. Matteo Garibotti, ancorché il deposito della motivazione della Decisione della Corte Federale sia avvenuto oltre il termine stabilito dal RG. E ciò anche in considerazione del fatto che comunque il Ricorrente ha potuto, in corso di arbitrato, prendere conoscenza delle motivazioni offerte dalla Corte Federale a sostegno della propria decisione e argomentare, in occasione dell’udienza, su di esse. Anche sotto tale profilo, pertanto, nessun pregiudizio è derivato al Ricorrente dal tardivo deposito delle citate motivazioni. 5. Il primo profilo di censura, svolto dal Ricorrente avverso le decisioni assunte dagli organi disciplinari della FIP, che questo Collegio deve esaminare, attiene alla utilizzabilità nel procedimento disciplinare sportivo, e quale fondamento della sanzione irrogata, delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche avvenute in data 15 maggio 2008. Siffatta utilizzabilità viene negata dal Ricorrente (cfr. § 22 che precede), anche in relazione a principi di natura sovra-ordinata, in quanto le intercettazioni sarebbero state raccolte in violazione dei limiti di legge (e in particolare dell’art. 266 c.p.p.), cui l’ordinamento sportivo deve sottostare. La piena utilizzabilità delle intercettazioni viene invece difesa dalla Resistente (cfr. § 25 (ii) che precede), che, confermando le motivazioni della Decisione della Corte Federale, sottolinea a tal proposito la distinzione tra l’ordinamento sportivo e il sistema penalistico dello Stato e i differenti compiti spettanti al giudice dello Stato e agli organi disciplinari delle federazioni sportive. 6. Il Collegio Arbitrale non condivide la dedotta censura di illegittimità, anche alla stregua degli invocati parametri costituzionali e internazionali, della Decisione della Corte Federale, impugnata per l’utilizzazione di intercettazioni telefoniche asseritamente illegittime. A tal riguardo, il Collegio sottolinea come non spetti ad esso, ancorché ai limitati fini del giudizio sulla responsabilità disciplinare del sig. Matteo Garibotti, ogni valutazione circa la legittimità o meno delle contestate intercettazioni ai fini e nell’ambito del procedimento penale in cui si sono realizzate: tale valutazione, finalizzata al giudizio (ai sensi dell’art. 271 c.p.p.) sulla utilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del sig. Matteo Garibotti per far valere una eventuale responsabilità penale di questi, spetta unicamente al giudice penale. L’ordinamento sportivo, al cui ambito si riferiscono le funzioni degli organi disciplinari della FIP, nonché il potere di giudizio e gli effetti della decisione del presente Collegio Arbitrale, è infatti improntato a finalità diverse rispetto al sistema del processo penale e basato su principi peculiari: ferma restando la necessità di garantire a ognuno un equo processo, il giudizio disciplinare sportivo si atteggia a principi di libertà di forme che non risentono di restrizioni “tecniche” deducibili dal codice di procedura penale; come ritenuto anche in precedenti pronunce rese nel sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (lodi del 27 ottobre 2006, nei casi Juventus, Fiorentina, Milan e Lazio), i limiti all’utilizzabilità delle intercettazione posti da principi applicabili nell’ambito del processo penale non sono estensibili ad altri procedimenti, e in particolare a quelli disciplinari sportivi. Preso atto delle intercettazioni telefoniche realizzate da organi dello Stato nell’ambito di un procedimento penale, l’organo disciplinare sportivo ben può utilizzarne le risultanze, sulla base di principi (anche procedurali) propri dell’ordinamento sportivo, ai fini delle valutazioni ad esso spettanti. Ciò poteva (e può) avvenire anche nei confronti del sig. Matteo Garibotti, nel rispetto (come accaduto nel caso concreto) delle garanzie proprie anche dell’ordinamento sportivo: dell’equo processo, del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. 7. Il Collegio ritiene dunque che le intercettazioni delle conversazioni telefoniche avvenute in data 15 maggio 2008 ben potevano essere utilizzate dagli organi disciplinari della FIP, e possono essere prese in considerazione nell’ambito del presente arbitrato. 8. Il problema che si pone dunque – e che deve essere analizzato dal Collegio Arbitrale – riguarda il contenuto di tali conversazioni, ossia se attraverso di esse si sia realizzato l’illecito per il quale il sig. Matteo Garibotti è stato punito dagli organi disciplinari della FIP, ossia la frode sportiva prevista dall’art. 43 comma 1 lett. a RG. 9. Ai sensi dell’art. 43 del RG: “[1] Costituiscono atti di frode sportiva: a) qualsiasi atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di gara ovvero ad assicurare ad una società un vantaggio in classifica; […] [2] Gli atti di frode sportiva sono sanzionati con l’inibizione per un periodo da tre a cinque anni. Nel caso di tentativo la sanzione è diminuita in misura non superiore a due terzi. [3] Nei casi di frode sportiva consumata di particolare gravità ovvero che rechi nocumento all’immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione”. 10. In relazione a siffatte disposizioni gli organi disciplinari della FIP hanno ritenuto che il sig. Matteo Garibotti, come risulterebbe dalle conversazioni telefoniche intercettate, abbia commesso un “atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di gara ovvero ad assicurare ad una società un vantaggio in classifica”, con l’applicazione della conseguente sanzione. 11. Il Collegio Arbitrale concorda con siffatta valutazione. 12. In via preliminare, il Collegio sottolinea come per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009). Il Collegio ritiene, peraltro, che il principio così espresso abbia portata generale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. 13. La responsabilità del sig. Matteo Garibotti è stata ritenuta sulla base del contenuto delle seguenti conversazioni telefoniche, intercettate in esecuzione di provvedimento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria: i. telefonata n. 255, effettuata dal sig. Giovanni Garibotti al sig. Matteo Garibotti il 15 maggio 2008 alle ore 01:43:48 (la “Conversazione n. 255”); ii. telefonata n. 280, effettuata dal sig. Matteo Garibotti ad interlocutrice non identificata il 15 maggio 2008 alle ore 14:53:51 (la “Conversazione n. 280”); iii. telefonata n. 317, effettuata dal sig. Giovanni Garibotti al sig. Matteo Garibotti il 15 maggio 2008 alle ore 15:51:16 (la “Conversazione n. 317”); iv. telefonata n. 340, effettuata dal sig. Maurizio Patrone al sig. Matteo Garibotti, e poi proseguita tra il sig. Giovanni Garibotti e il sig. Matteo Garibotti, il 15 maggio 2008 alle ore 18:21:30 (la “Conversazione n. 340”). 14. Ebbene, il tenore delle conversazioni telefoniche intercettate non lascia spazio a incertezze: i. a tre di esse partecipa il sig. Giovanni Garibotti, padre del Ricorrente e già Presidente del Comitato Italiano Arbitri (il “CIA”), ossia dell’organismo federale di settore della FIP avente lo scopo di reclutare, formare, addestrare, organizzare, istruire e valutare, tra gli altri, gli arbitri (tra cui il Ricorrente) e gli ufficiali di campo della pallacanestro, anche ai fini di una eventuale progressione di carriera; ii. in esse si illustra un “anomalo” comportamento del Ricorrente, teso ad alterare volontariamente gli effetti del proprio comportamento istituzionale in occasione della gara Cecina Basket – Savini Montevarchi svoltasi il giorno precedente (ossia il 14 maggio 208) e da lui arbitrata. Infatti, il Ricorrente in esse riconosce • in termini generali di aver arbitrato a favore della squadra di casa. Così, nella Conversazione n. 255, alla domanda del padre «… come avete arbitrato?», il Ricorrente risponde «ma normale, cioè io mi son sentito abbastanza casalingo …», concetto reso più esplicito nella Conversazione n. 280, in cui all’interlocutrice il Ricorrente illustra «siamo stati ipercasalinghi, io sono stato ipercasalingo», e ribadito nella Conversazione n. 317, laddove il sig. Matteo Garibotti sottolinea che «il Cecina, però gioca di un male che non puoi farti riprendere dieci volte, e guarda che se non fischiavamo casalinghi …», e nella Conversazione n. 340, nel punto in cui, rispondendo all’affermazione del sig. Giovanni Garibotti «… allora ieri sera non ti sembra di aver arbitrato bene», il Ricorrente afferma «no, normale, casalingo, quando arbitri casalingo non puoi arbitrare bene se fischi a favore di uno …»; • e quindi in termini specifici di aver posto in essere un arbitraggio teso a cogliere ogni occasione per svantaggiare la squadra ospite: in particolare, il Ricorrente nella Conversazione n. 255 ammette «… poi sai ti perdi quei fischi apposta, perché tipo io passi contro il Cecina non ne ho fischiato, ne ho fischiato uno penso», nella Conversazione n. 317 illustra «… gli altri [ossia, gli avversari del Cecina Basket] son proprio scarsi, facevano una zon press veramente stupida, hanno perso mille palloni, c’è anche da dire questi qua pressavano, tutte le volte che pressavano e c’era un contatto io glielo fischiavo …», e nella Conversazione n. 340 ribadisce «perché il Cecina, non gli ho fischiato un passi contro a morire, ogni volta che c’era un contatto che perdevano il pallone gli fischiavo fallo a favore»; iii. da esse si evince l’adesione a un disegno complessivo di predeterminazione dei comportamenti arbitrali, e in particolare alla decisione che, a prescindere dallo svolgimento della partita, il Cecina Basket dovesse vincere. Infatti, nella Conversazione n. 317 il sig. Matteo Garibotti, laddove, prima di illustrare il proprio comportamento di favore, sottolinea che il Cecina fosse comunque nettamente più forte, lasciando intendere che quanto preordinato potesse non essere necessario; e più in generale sia nelle Conversazioni n. 255 e n. 340, laddove si esprimono considerazioni circa il momento della partita in cui determinate decisioni arbitrali erano state (o dovevano essere) assunte; e quindi si esprimono valutazioni sul comportamento dell’altro arbitro della partita (che aveva «fischiato tre sfondamenti contro il Cecina in tre azioni consecutive, e poi io dovevo fischiar di là»: Conversazione n. 340); iv. si rende evidente che la idoneità dell’arbitro ad arbitrare non dipende tanto dalle sue qualità di equilibrio e imparzialità, ma dalla sua adesione al sistema (così il Ricorrente nella Conversazione n. 255: «Seghetti ci ha detto … cioè ci ha dato il voto virtuale tra virgolette, però gli ho detto, che se ci davano un voto del genere era stra … straalto, fà io vi darei un 67, dico 67 da finale scudetto …») e dalla capacità di favorire una squadra in modo velato, non plateale (si vedano le considerazioni sull’altro arbitro nella Conversazione n. 340). 15. Come rilevato in altre pronunce, rese nel quadro della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sporti (lodi del 18 maggio 2007, Cirelli c. FIP, e Pallacanestro Treviso c. FIP), le condotte di frode sportiva di cui all’art. 43 RG sono strutturate quali ipotesi di illecito a consumazione anticipata, giacché l’evento antisportivo dedotto non deve, perché si abbia frode, necessariamente realizzarsi, essendo sufficiente, ai fini della consumazione dell’illecito, il mero compimento di un atto diretto al raggiungimento di uno scopo fraudolento. La norma mira infatti a tutelare l’integrità del sistema federale, e dei valori di lealtà e correttezza sui quali esso si basa, nel suo complesso, e non quella del singolo partecipante alla competizione. Dunque, la frode consistente nella messa in opera di “qualsiasi atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di gara” (art. 43 comma 1 lett. a RG) prescinde dalla circostanza che la gara o il suo risultato siano stati concretamente alterati. 16. In tale quadro, emerge senza incertezze che il comportamento illustrato dall’odierno Ricorrente, nonché la sua adesione a un complessivo disegno di alterazione di risultati, realizzino, ciascuno di essi, il compimento di atti diretti al raggiungimento di uno degli scopi fraudolenti contemplati (e sanzionati) dall’art. 43 comma 1 lett. a RG. E per la consumazione dell’illecito non è poi necessario che detto comportamento abbia prodotto l’effettiva alterazione del risultato della gara. Dunque, l’indicazione del Ricorrente, che sottolinea come il proprio comportamento in occasione della gara non abbia influito sul suo risultato, non appare rilevante allo scopo di escluderne la responsabilità disciplinare. 17. Tale conclusione non è revocabile nemmeno considerando l’impossibilità, dedotta dal Ricorrente, di cogliere toni e spirito delle conversazioni sulla base della mera lettura delle trascrizioni: i termini utilizzati e ripetuti in più occasioni non lasciano infatti spazio a dubbi circa la effettiva realizzazione del comportamento vietato dall’art. 43 comma 1 lett. a RG. 18. Dalla menzionata configurazione degli atti di frode come illecito la cui consumazione prescinde dalla concreta alterazione dello svolgimento o del risultato di gara, nonché dalla ritenuta ammissibilità nell’ambito del giudizio disciplinare sportivo delle intercettazioni telefoniche prodotte, a prescindere da ogni valutazione circa la loro utilizzabilità nel processo penale, discende inoltre che non sono accoglibili le istanze istruttorie formulate dal Ricorrente, in quanto vertenti su circostanze irrilevanti. 19. Confermata la responsabilità del sig. Matteo Garibotti, al Collegio Arbitrale appare altresì congrua la sanzione inflitta, determinata dagli organi disciplinari della FIP, tenuto conto della misura prevista dall’art. 43 comma 2 RG per gli atti di frode sportiva (“l’inibizione per un periodo da tre a cinque anni”), nel caso concreto, in una misura intermedia (quattro anni). 20. La estrema gravità dei fatti attribuiti al sig. Matteo Garibotti, e posti a fondamento della sanzione irrogata, nonché l’esplicita e convinta messa in opera da parte del sig. Matteo Garibotti di atti diretti al raggiungimento degli scopi fraudolenti contemplati dall’art. 43 comma 1 lett. a RG, inducono il Collegio Arbitrale a ritenere appropriata la sanzione (ovvero l’inibizione per un periodo di quattro anni, fino al 3 giugno 2013) inflitta al Ricorrente dagli organi disciplinari della FIP. 21. In conclusione, dunque, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. B. Sulle spese 22. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. respinge l’istanza di arbitrato del sig. Matteo Garibotti e conferma l’impugnata decisione della Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, meglio indicata in motivazione; 2. condanna il sig. Matteo Garibotti al pagamento delle spese di lite in favore della Federazione Italiana Pallacanestro, nella misura complessiva di € 1.000 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge; 3. condanna il sig. Matteo Garibotti, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in € 2.000 (duemila/00), e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale), oltre IVA e CPA come per legge; 4. condanna, altresì, il sig. Matteo Garibotti al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso all’unanimità nella conferenza personale degli arbitri in Roma, in data 15 dicembre 2009, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Luigi Fumagalli F.to Guido Calvi F.to Massimo Zaccheo
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