CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 24 agosto 2010 promosso da: SIG. SILVIO PAGLIARI – REGGINA CALCIO SPA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 24 agosto 2010 promosso da: SIG. SILVIO PAGLIARI - REGGINA CALCIO SPA IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Prof. Avv. Massimo Coccia Arbitro Prof. Dott. Maria Elena Raso Arbitro riunito in Roma, presso lo Stadio Olimpico – Tribuna Tevere in data 14 luglio 2010 ha deliberato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0930 del 20.04.2010) promosso da: Sig. Silvio Pagliari, c.f. PLGSLV67P23C704O, rappresentato e assistito dall’ avv. Lucia Bianco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via P. Toscanelli n. 6 attore contro Reggina Calcio Spa., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Pasquale Foti, convenuta FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO L’attore ha proposto «ricorso ex art. 34 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport» (prot. n. 0930 del 28.04.2010). La parte attrice nel citato ricorso ha evidenziato: - che con contratto inter partes del 20 giugno 2006 la società Reggina Calcio ha conferito mandato, nel rispetto della normativa vigente, al signor Silvio Pagliari, Agente di calciatori, iscritto presso l’apposito elenco della F.I.G.C., avente ad oggetto “il tesseramento del calciatore Luca Tognozzi; - che dalla documentazione allegata risulta che il mandato risulta regolarmente svolto in quanto il signor Luca Tognozzi è stato tesserato per la società Reggina Calcio; - che all’art. 2 del contratto di mandato era stabilito un compenso per l’attività pari a 45.000,00 euro più IVA, alle scadenze ivi indicate; - che la società Reggina Calcio ha corrisposto esclusivamente l’importo di 15.000,00 euro, corrispondente alla rata con scadenza in data 31 ottobre 2007; - che non risultano pagate le due rate con scadenza 31 ottobre 2008 e 31 ottobre 2009, che non ha avuto esito la diffida ad adempiere del 2 febbraio 2009 e che pertanto la società Regina Calcio è tuttora debitrice di euro 30.000,00 più IVA. Alla luce di quanto sopra il signor Silvio Pagliari come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, ha chiesto al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport di “condannare la società Reggina Calcio S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore signor Pasquale Foti, al pagamento al signor Silvio Pagliari dell’importo pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA ed interessi dal dì della messa in mora sino al soddisfo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari del procedimento”. All’udienza si è presentato esclusivamente il difensore del signor Silvio Pagliari, avv. Lucia Bianco e, pertanto, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. Di seguito gli arbitri si sono riuniti in conferenza personale e, all’unanimità, hanno deliberato il presente lodo per i seguenti MOTIVI 1. La domanda principale dell’agente di calciatori, signor Silvio Pagliari, è fondata. 2. Egli - e vi è prova documentale di ciò - ha ricevuto mandato dalla Reggina Calcio S.p.A. in data 20 giugno 2007 perché procurasse il «tesseramento del calciatore Tognozzi Luca» (cfr. «mandato tra società e agente», doc. 1 della parte attrice); il tesseramento di questo è avvenuto (doc. 2 della parte attrice); ha ricevuto (come dallo stesso attore affermato) il pagamento di una sola rata del compenso stabilito dal contratto e non ha ottenuto alcuna risposta alla diffida ad adempiere del 9 febbraio 2009 (doc. 3 della parte attrice). Consegue da tutto ciò che il fatto costitutivo del diritto dell’agente è provato e che, non essendosi costituita la parte convenuta, non è desumibile alcun elemento in senso contrario. 3. In definitiva, quindi non sussistono ragioni di sovvertimento dell’assunto dell’attore e non può esserne ricusata la pretesa al pagamento di quanto convenuto nel contratto di mandato, con i relativi accessori a far tempo dalla detta costituzione in mora. 4. Tutte le spese, per assistenza difensiva, per diritti degli arbitri e del C.O.N.I., seguono il criterio di imputazione alla parte soccombente, che si identifica nella Società Reggina Calcio S.p.A. 5. Diritti e onorari del difensore dell’attore e diritti degli arbitri vengono infine liquidati, a norma delle disposizioni rispettivamente applicabili (d.m. n. 127/2004 e «speciale Tabella dei diritti onorari e spese dell’ anzidetto Regolamento precedentemente in vigore» giusta l’art. 34 del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S.), in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa con «ricorso» pervenuto in data 28 aprile 2010 prot. n. 0930 , così provvede: - condanna la Reggina Calcio S.p.A. al pagamento in favore del signor Silvio Pagliari della somma pari a « € 30.000,00 + IVA », oltre interessi nella misura del tasso legale a far data dal 9 febbraio 2010 e fino al giorno dell’avvenuto pagamento; - condanna Reggina Calcio S.p.A. al rimborso a favore del signor Silvio Pagliari delle spese di difesa e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali (12,5 %), I.V.A. e C.P.A.; - condanna Reggina Calcio S.p.A al rimborso a favore del signor Silvio Pagliari delle spese del procedimento per diritti degli arbitri e del C.O.N.I; - liquida i diritti degli arbitri nella misura complessiva di € 1.800,00; - dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri; - manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, in data 14 luglio 2010, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ermanno Granelli F.to Massimo Coccia F.to Maria Elena Raso
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