F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 6 dicembre 2011 2) RICORSO S.S.D. TERAMO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA, ED AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/TERAMO CALCIO DEL 25.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 33 del 28.9.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 6 dicembre 2011 2) RICORSO S.S.D. TERAMO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA, ED AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/TERAMO CALCIO DEL 25.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 33 del 28.9.2011) Il Giudice Sportivo presso presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 28.9.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica del campo di gioco per 3 gare effettive da disputarsi in campo neutro e ammenda di € 3.500,00 alla società S.S.D. Teramo Calcio. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Renato Curi Angolana/Teramo del 25.9.2011, propri sostenitori lanciavo in campo avversario un grosso petardo che esplodeva a distanza di circa due metri da uno degli Assistenti Arbitrali, procurandogli leggero stordimento; poco dopo veniva lanciato dagli stessi un secondo petardo che esplodeva nei pressi della panchina ospitante ferendo un calciatore che stava iniziando la fase di riscaldamento e veniva di conseguenza trasportato in ospedale; all’inizio del secondo tempo, al momento del rientro delle squadre in campo, veniva lanciato un terzo petardo che esplodeva nelle vicinanze di uno degli Assistenti Arbitrali senza cagionargli danni. Avverso tale provvedimento la S.S.D. Teramo Calcio ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 29.9.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa l’11.10.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Teramo Calcio di Teramo, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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