F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 6 dicembre 2011 4) RICORSO S.S.D. GROUP C. DI CASTELLO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FIUMANA ANDREA SEGUITO GARA GROUP C. DI CASTELLO S.R.L./ZAGAROLO DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 6 dicembre 2011 4) RICORSO S.S.D. GROUP C. DI CASTELLO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FIUMANA ANDREA SEGUITO GARA GROUP C. DI CASTELLO S.R.L./ZAGAROLO DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011) Con atto, datato 10.10.2011, la Società S.S.D. Group C. di Castello S.r.l. proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011) con la quale era stata irrogata al calciatore della Società ricorrente, Fiumana Andrea, la squalifica per 3 gare effettive di gioco a seguito della gara Group C. di Castello/Zagarolo del 2.10.2011. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (violento pugno al costato) tenuto dal calciatore, Fiumana Andrea, nei confronti di un calciatore avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Group C. di Castello SRL di Città di Castello (Perugia). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it