F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA:all. Antonio RUSSO / U.S. SANREMESE Calcio S.p.A. ( 7/89 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gino GIACCHI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it
VERTENZA:all. Antonio RUSSO / U.S. SANREMESE Calcio S.p.A.
( 7/89 )
ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gino GIACCHI
Con ricorso del 26 maggio 2008 l’allenatore dilettante signor Antonio Russo, allenatore di base regolarmente iscritto nei ruoli della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinchè fosse riconosciuto l’obbligo per la società U.S. Sanremese Calcio S.p.A. che aveva incaricato il ricorrente della conduzione tecnica della squadra giovanissimi ‘93 partecipante al campionato giovanissimi Regionali stagione sportiva 2007/2008, di corrispondergli la somma di euro 4.500,00 quale saldo del premio di tesseramento oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno, nonché al pagamento della ulteriore rata che andrà a maturarsi sino al momento della decisione.
A sostegno della sua richiesta il signor Russo ha prodotto copia dell’accordo economico stipulato il 16.08.2007 regolarmente depositato che prevedeva un compenso di euro 5.000,00 da corrispondersi in dieci rate mensili di 500,00 euro cadauna a partire dal 31.08.2007 e sino al 31.05.2008.
La Segreteria di questo Collegio con nota del 30.09.2008 ha invitato le parti a presentare proprie controdeduzioni.
La società convenuta ritualmente invitata a presentare la propria difesa nulla ha prodotto.
Alla luce della documentazione allegata in ricorso la domanda dell’allenatore appare fondata e meritevole di accoglimento a seguito del comportamento omissivo della società convenuta.
P.Q.M.
Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso fa obbligo alla società U.S. Sanremese Calcio S.p.A. di corrispondere al signor Antonio Russo la somma di euro 3.000,00 corrispondente al massimale previsto per le squadre minori. Inoltre vengono liquidati gli interessi legali pari euro 50,00 per un importo complessivo di euro 3.050,00.
Si rimettono gli atti alla Procura Federale per la violazione del massimale previsto per la categoria di appartenenza.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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