F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA: all.Alamiro ARISI / A.S.D. PADERNO CALCIO ( 19/89 ) ARBITRI:sigg.Virgilio PALOTTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA: all.Alamiro ARISI / A.S.D. PADERNO CALCIO ( 19/89 ) ARBITRI:sigg.Virgilio PALOTTA e Cesare DOBICI Con ricorso inviato il 25 Luglio 2008, l’allenatore dilettante, ARISI Alamiro regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C.,ha chiesto a questo Collegio, di fare obbligo alla A.S.D. PADERNO CALCIO, partecipante al Campionato di Seconda Categoria Girone K,del Comitato Regionale Lombardo perché provveda al pagamento della somma di € 600.00,a saldo del premio di tesseramento pattuito, per la stagione 2007/2008,oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento derivante dalla svalutazione monetaria. Espone di essere stato esonerato verbalmente, in data 11 marzo 2008,dal Presidente signor Regonati Giuseppe e dal Vice Presidente signor Perencin Maurizio. A fondamento della richiesta allega copia dell’accordo redatto in data 10 agosto 2007,dove la Società a firma del suo legale rappresentante si impegna a riconoscergli, per la sua attività d’allenatore della prima squadra, un premio di tesseramento annuale di € 3.000.00 da corrispondere in 10 rate mensili di € 300.00. Dichiara,inoltre, di aver ricevuto,fino al momento dell’esonero, € 2.400.00(Duemilaquattrocento) e di aver cercato poi in ripetute occasioni un accordo con la Società per il saldo delle proprie spettanze,senza ottenere alcun risultato. Alla richiesta di questo Collegio sull’avvenuto deposito di tale contratto,il competente C.R.Lombardia LND rispondeva in modo negativo. La Società invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni non inviava alcuna risposta. La domanda appare pertanto fondata e meritevole d’accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale,esaminati gli atti del procedimento, accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società ASD PADERNO CALCIO di corrispondere all’allenatore ARISI Alamiro la somma di € 600,00 relativa al saldo di quanto dovutogli, più € 10.00 per interessi equitativamente determinati, oltre agli interessi legali, fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it