• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 22 Dicembre 2011
(153) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO VAGO (Dirigente all’epoca dei fatti della Società SC Insubria ASD ora SC Caronnese) di ALFREDO ORTOLANI (Vice Presidente all’epoca dei fatti della Società SC Insubria ASD ora SC Caronnese) di LUCA VANNINI (Segretario all’epoca dei fatti della Società SC Insubria ASD ora SC Caronnese) di LUIGI ABBATE (Direttore Sportivo all’epoca dei fatti della Società Legnano Srl) di GIACOMO TARABBIA (Vice Presidente all’epoca dei fatti della Società Legnano Srl) di GIOVANNI LURAGHI (Segretario all’epoca dei fatti della Società Legnano Srl) di FABRIZIO CABRINI (Direttore Generale all’epoca dei fatti della Società Legnano Srl) e della Società SC CARONNESE ASD già SC INSUBRIA ASD (nota n. 2478/1001pf10-11/AM/ma del 24.10.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 22 Dicembre 2011
(153) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO VAGO (Dirigente all’epoca dei fatti della Società SC Insubria ASD ora SC Caronnese) di ALFREDO ORTOLANI (Vice Presidente all’epoca dei fatti della Società SC Insubria ASD ora SC Caronnese) di LUCA VANNINI (Segretario all’epoca dei fatti della Società SC Insubria ASD ora SC Caronnese) di LUIGI ABBATE (Direttore Sportivo all’epoca dei fatti della Società Legnano Srl) di GIACOMO TARABBIA (Vice Presidente all’epoca dei fatti della Società Legnano Srl) di GIOVANNI LURAGHI (Segretario all’epoca dei fatti della Società Legnano Srl) di FABRIZIO CABRINI (Direttore Generale all’epoca dei fatti della Società Legnano Srl) e della Società SC CARONNESE ASD già SC INSUBRIA ASD (nota n. 2478/1001pf10-11/AM/ma del 24.10.2011).
I fatti dedotti nel presente Deferimento prendono le mosse dalla Decisione della Corte di Giustizia Federale V Sezione del 27 maggio 2011, che, in accoglimento del ricorso
proposto dal calciatore Alessandro Comi, aveva annullato il tesseramento di quest’ultimo in favore della SC Insubria ASD ed aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Istruito il procedimento, la Procura Federale accertava che il giorno 15 gennaio 2010 presso la sede della AC Legnano Srl si erano incontrati i sigg.ri Abbate Luigi e Cabrini Fabrizio, direttore sportivo il primo e dirigente il secondo della AC Legnano Srl, Vago Danilo ed Ortolan Alfredo, dirigente il primo e vice presidente il secondo della Società AC Insubria ASD, i quali, con particolare riferimento all’Abbate ed al Vago, avevano concordato il trasferimento a titolo provvisorio e quindi sino al 30 giugno 2010 del calciatore Comi Alessandro dalla Società AC Legnano Srl alla AC Insubria ASD. Il calciatore Comi Alessandro, ancorché non presente all’incontro, era al corrente dell’accordo afferente il suo trasferimento provvisorio. L’Abbate dava mandato al segretario della AC Legnano di nome Luraghi Giovanni di redigere la lista di trasferimento temporaneo, la quale era sottoscritta dal calciatore. Nel corso della stessa giornata il Vago Danilo, resosi conto che il tesseramento provvisorio del Comi non era possibile perché la AC Insubria ASD aveva già raggiunto il limite massimo dei calciatori in prestito per la stagione che era in corso, concordava con l’Abbate la redazione di una nuova lista di trasferimento, questa volta a titolo definitivo, ma con l’accordo che il calciatore era da intendersi trasferito a titolo temporaneo, di guisa che a fine stagione la AC Insubria ASD lo avrebbe dovuto ritrasferire alla AC Legnano Srl. Era lo stesso Vago che compilava la nuova lista, sulla quale risultava omessa la natura del trasferimento (se definitiva o provvisoria) e che la faceva firmare al Comi, senza informare il calciatore dell’accordo raggiunto con la AC Legnano in merito al trasferimento definitivo. Il Vago, dopo la firma del calciatore ed all’insaputa di questi, barrava sulla lista la casella definitivo e presso la sede della AC Insubria ASD consegnava il documento al Segretario e Consigliere della AC Insubria ASD di nome Vannini Luca che a sua volta la sottoscriveva. La lista era altresì sottoscritta dal legale rappresentante della AC Legnano Srl di nome Tarabbia Giacomo. Il complessivo accordo che era stato raggiunto tra le parti e che veniva solennizzato in una scrittura privata simulava il trasferimento definitivo del calciatore e dissimulava quello temporaneo per eludere la normativa afferente il tetto massimo dei prestiti di cui all’art. 38 comma terzo del Regolamento della LND. Il calciatore Comi Alessandro, venuto a conoscenza del fatto che il trasferimento in favore della Società Insubria si era trasformato a sua insaputa da provvisorio in definitivo, impugnava il relativo tesseramento, che, dopo alterne vicende, veniva da ultimo annullato dalla Corte di Giustizia Federale con la delibera sopra evidenziata. La Procura Federale, investita del caso, svolte le indagini consequenziali che avevano avuto inizio già in epoca precedente il procedimento innanzi la Corte di Giustizia Federale e che avevano trovato impulso su richiesta dello stessa Corte, con atto del 24 ottobre 2011 deferiva a questa Commissione i Sigg.ri Danilo Vago (all’epoca dei fatti Dirigente della SC Insubria ASD, ora SC Caronnese), Ortolani Alfredo (all’epoca dei fatti Vice Presidente della SC Insubria ASD, ora SC Caronnese), Vannini Luca (all’epoca dei fatti Segretario della SC Insubria ASD, ora SC Caronnese), Abbate Luigi (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della AC Legnano Srl), Tarabbia Giacomo (all’epoca dei fatti Vice Presidente della AC Legnano Srl), Luraghi Giovanni (all’epoca dei fatti Segretario della AC Legnano Srl), Cabrini Fabrizio (all’epoca dei fatti Direttore Generale della AC Legnano Srl), nonché la Società SC Caronnese già Insubria ASD, contestando a tutte le persone fisiche la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS con riferimento all’art. 38 comma terzo del Regolamento della LND ed alla Società la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS in relazione agli addebiti mossi ai Sigg.ri Danilo Vago, Alfredo Ortolani e Luca Vannini. Il Deferimento era motivato sulla base della simulazione del trasferimento a titolo definitivo del calciatore Alessandro Comi dalla AC Legnano Srl alla SC Insubria ASD allo scopo specifico di dissimulare un trasferimento a titolo temporaneo, che non era attuabile a termini di regolamento, disciplinando siffatta simulazione anche a mezzo di scrittura privata e carpendo la buona fede del calciatore, ignaro delle intese raggiunte dalle due Società, al quale, prospettato un trasferimento in prestito, dapprima era stata fatta firmare una lista debitamente compilata in ogni sua parte e successivamente era stata fatta sottoscrivere una ulteriore lista di trasferimento in bianco con l’assicurazione che si trattava pur sempre di un trasferimento temporaneo. Resistono al Deferimento i Sigg.ri Abbate Luigi, Vannini Luca e Luraghi Giovanni, nonché la Società SC Caronnese ASD, i quali, a mezzo di memorie scritte, ne contestano a vario titolo il fondamento e concludono per il proscioglimento. All’inizio della riunione odierna i Signori Luigi Abbate, Alfredo Ortolani, Danilo Vago e la Società SC Caronnese ASD, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, per le persone fisiche ed art. 23 CGS per la Società.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Luigi Abbate, Alfredo Ortolani, Danilo Vago e la Società SC Caronnese ASD, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Luigi Abbate, sanzione dell’inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Alfredo Ortolani, sanzione dell’inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Danilo Vago, sanzione dell’inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società SC Caronnese ASD, sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; considerato che la Procura federale ha dedotto l’applicabilità nel caso in esame del suddetto art. 24, comma 1 CGS, atteso che i suddetti deferiti hanno attivamente collaborato nella ricostruzione dei fatti dedotti nel Deferimento; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui la dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite, con la comparizione del difensore del Sig. Luca Vannini, il quale ha dedotto la totale estraneità del proprio assistito ai fatti che gli sono stati contestati ed ha concluso per il proscioglimento.
La Procura federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 9 (nove) a carico dei Signori Luca Vannini, Giovanni Luraghi, Fabrizio Cabrini e Giacomo Tarabbia. La Commissione osserva quanto segue. Risulta pacifica la duplice circostanza dell’esistenza dell’accordo intervenuto tra le due Società che simulava il trasferimento definitivo e dissimulava il trasferimento temporaneo del calciatore e del fatto che tale accordo era stato concluso all’insaputa del diretto interessato, Comi Alessandro, il quale aveva accettato il trasferimento temporaneo dalla Società Legnano alla Società Insubria, sottoscrivendone il relativo documento e si ritrovava invece trasferito a titolo definitivo in favore di quest’ultima Società, senza averlo minimamente voluto e saputo. Risulta altresì che al fatto avevano partecipato tutte le persone deferite dalla Procura Federale, che devono essere pertanto sanzionate nella misura di cui al dispositivo che segue. Più in particolare, dall’incarto del procedimento appare evidente che anche il resistente Vannini Luca ha avuto un ruolo significativo nella vicenda rappresentata dalla parte motiva del Deferimento, atteso che fu lui che, in quanto segretario e consigliere della Società Insubria, ebbe a sottoscrivere la simulata lista di trasferimento a titolo definitivo che dissimulava il trasferimento a titolo di prestito. Il Luraghi, Segretario della Società AC Legnano Srl, era stata la persona incaricata di predisporre la nuova lista di trasferimento del calciatore a titolo definitivo e nel contemo di redigere la scrittura privata che sarebbe poi stata sottoscritta dalle due Società e che solennizzava la simulazione e la dissimulazione.
Il Tarabbia Giacomo, infine, in quanto vice Presidente della AC Legnano Srl, aveva sottoscritto la lista di trasferimento a titolo definitivo. Tali persone, con tutta evidenza, non potevano non sapere che a monte del trasferimento a titolo definitivo sussisteva il vero trasferimento a titolo provvisorio, che era necessario nascondere in quanto la Società Insubria, tesserando il Ciampi a titolo provvisorio, superava il limite degli otto calciatori in prestito per la stagione in corso, fissato dall’art. 38 comma terzo del Regolamento della LND. Si ritiene equo infliggere le sanzioni di cui alla parte dispositiva.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione per mesi 4 (quattro) ciascuno ai Signori Luigi Abbate, Alfredo Ortolani, Danilo Vago; ▪ ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società SC Caronnese ASD; Infligge la sanzione della inibizione di mesi 5 (cinque) ciascuno ai Sigg.ri Vannini Luca, Tarabbia Giacomo, Luraghi Giovanni, Cabrini Fabrizio.
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(153) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO VAGO (Dirigente all’epoca dei fatti della Società SC Insubria ASD ora SC Caronnese) di ALFREDO ORTOLANI (Vice Presidente all’epoca dei fatti della Società SC Insubria ASD ora SC Caronnese) di LUCA VANNINI (Segretario all’epoca dei fatti della Società SC Insubria ASD ora SC Caronnese) di LUIGI ABBATE (Direttore Sportivo all’epoca dei fatti della Società Legnano Srl) di GIACOMO TARABBIA (Vice Presidente all’epoca dei fatti della Società Legnano Srl) di GIOVANNI LURAGHI (Segretario all’epoca dei fatti della Società Legnano Srl) di FABRIZIO CABRINI (Direttore Generale all’epoca dei fatti della Società Legnano Srl) e della Società SC CARONNESE ASD già SC INSUBRIA ASD (nota n. 2478/1001pf10-11/AM/ma del 24.10.2011)."