F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06 6. APPELLO DEI SIGNORI VIOLA SILVIO E FINI STEFANIA PER IL CALCIATORE MINORE VIOLA IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER MESI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 43 del 30.3.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06
6. APPELLO DEI SIGNORI VIOLA SILVIO E FINI STEFANIA PER IL CALCIATORE MINORE VIOLA IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER MESI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 43 del 30.3.2006)
La Sig.ra Fini Stefania, madre del minore Viola Ivan, chiedeva ed otteneva dalla Commissione Tesseramenti l’annullamento del tesseramento del figlio Ivan, poiché la firma attribuita alla madre del calciatore non corrispondeva a quella apposta nella dichiarazione allegata al reclamo, oggetto di autentica da parte di Pubblico Ufficiale. Detto provvedimento dava luogo al deferimento del calciatore Viola Ivan. La Commissione Disciplinare sanzionava con la squalifica per 3 mesi il minore Viola Ivan poiché, ai sensi dell’art. 92, comma 1, N.O.I.F., i tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle Leghe. Nel caso in specie, il calciatore non poteva non essere a conoscenza della fattispecie, pertanto doveva essere consapevole che, in quanto minore, gli esercenti la patria potestà sono i genitori che dovevano sottoscrivere il tesseramento. I Sigg.ri Viola Silvio e Fini Stefania hanno proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare affermando che “la decisione dell’Organo di primo grado sconfinava oltre il buon senso” poiché “il minore si è trovato di fronte ad una situazione che lo vedeva perdente in partenza, stretto tra le morse a volte troppo rigide di un calcio dilettantistico che non conosce lealtà e probità”. La C.A.F., analizzati i motivi di reclamo, ha rigettato il ricorso presentato dai Sigg.ri Viola Silvio e Fini Stefania poiché giurisprudenza consolidata di questa Commissione d’Appello è che i tesserati devono essere a conoscenza delle normative federali. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dai Signori Viola Silvio e Fini Stefania di Montecatini Terme (Pistoia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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