COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.23 della Società U.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 20.10.2011 (punizione sportiva della gara Isola Capo Rizzuto – Soverato del 25.09.2011 per posizione irregolare del calciatore Ioppoli Francesco).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.23 della Società U.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 20.10.2011 (punizione sportiva della gara Isola Capo Rizzuto – Soverato del 25.09.2011 per posizione irregolare del calciatore Ioppoli Francesco).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la posizione irregolare del proprio calciatore Ioppoli
Francesco nella gara in epigrafe per non aver scontato un residuo di due giornate di squalifica della precedente stagione Allievi.
L’Isola Capo Rizzuto contesta l’interpretazione che il giudice di primo grado ha dato della norma di riferimento, cioè l’art.22, comma
6 del C.G.S..
Il citato articolo recita “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte nella stagione sportiva in cui sono state
irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito
dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività giovanile e
scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della
nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del settore giovanile e scolastico di appartenenza, ferma la
distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1, e 11.3…”.
La reclamante interpreta tale norma - rifacendosi al criterio della separazione delle competizioni, sancito dalla Corte Federale, in
virtù del quale si tende a far in modo che la squalifica venga scontata in competizioni omogenee (tipologicamente corrispondenti) a
quelle in cui il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato - ritenendo che il Ioppoli doveva e poteva scontare la
squalifica residua in una gara del campionato Primavera (cui lo stesso era facoltato a partecipare) della stagione sportiva in corso
ma successiva alla conclusione del Torneo Allievi in quanto torneo tipologicamente equiparabile a quello in cui aveva subito la
squalifica.
Ma tale interpretazione è assolutamente erronea in quanto affida alla società una discrezionalità nella scelta della competizione cui
scontare la sanzione che ne farebbe venire meno ogni afflittività.
La norma fa chiaramente riferimento alla necessità di dover – concluso il torneo di appartenenza – scontare, ed alle modalità per
farlo, la squalifica residua nella stagione seguente.
Ed al caso di specie impone l’applicazione chiara del principio per cui la sanzione residua va scontata in gare della prima squadra.
Non merita pregio neanche il riferimento ad un presunto vizio di forma per violazione dell’art. 46, comma 1. Al proposito è corretta
l’argomentazione del giudice di primo cure che ha affermato che nel caso di specie si applica il comma 3 del citato articolo che non
impone alcun obbligo di preannuncio di reclamo.
Il ricorso è, pertanto, da rigettare.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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