COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA Camp. 1° Categoria Gir. E Gara del 4-12-2011 tra Unione Media Val Cavallina / Albano Calcio C.U. n. 30 del CRL datato 6-12-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA Camp. 1° Categoria Gir. E Gara del 4-12-2011 tra Unione Media Val Cavallina / Albano Calcio C.U. n. 30 del CRL datato 6-12-2011 La società UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore COLLEONI Enrico per 3 Gare, per aver colpito un avversario con un calcio alla gamba un avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la giustificazione addotte dalla reclamante confliggono con il contenuto del referto arbitrale nel quale si legge che dopo aver subito un fallo “scalciava volontariamente un avversario”. A fronte di ciò la sanzione inflitta dal G.S. appare conforme agli abituali criteri adottati da questa Commissione per analoghi casi. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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