COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.3. OPPOSIZIONE U.S.D. CIAOBIO ARRE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 16/11/2011 – Ammenda di € 100,00; Squalifica per tre giornate giocatore Marcato Luca, Squalifica sino al 21/11/2011 allenatore Broggio Emanuele – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.1.3. OPPOSIZIONE U.S.D. CIAOBIO ARRE
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 16/11/2011 –
Ammenda di € 100,00; Squalifica per tre giornate giocatore Marcato Luca, Squalifica sino al 21/11/2011
allenatore Broggio Emanuele – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Ciaobio Arre ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 36 del 16/11/2011 con i quali sono stati adottati i seguenti provvedimenti
disciplinari :
- Ammenda di € 100,00 a carico della Società : “per insistenti insulti e minacce all’arbitro per tutta la gara”.
- Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Marcato Luca : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché
dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro.”
- Squalifica sino al 21/11/2011 a carico dell’allenatore Broggio Emanuele.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante la squalifica a carico dell’allenatore Broggio
Emanuele, trattandosi di sanzione non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia
Sportiva (inferiore ad un mese);
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Ciaobio Arre attinenti agli altri provvedimenti sanzionatori;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerata la dettagliata descrizione delle condotte contestate, effettuata in sede di referto di gara;
valutate le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo di prima istanza che appaiono congrue;
constatato che non sono stati rilevati elementi nuovi atti a modificare i provvedimenti impugnati;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società U.S.D. Ciaobio Arre;
- di dichiarare inammissibile il ricorso avverso la squalifica a carico dell’allenatore Broggio Emanuele;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Marcato Luca;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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