COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 DEL 21.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.4. OPPOSIZIONE A.C. VALLATA 1999 A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 21 del 23/11/2011 – Ripetizione gara Vallata 1999 – Cimapiave del 20/11/2011 – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 DEL 21.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
8.1.4. OPPOSIZIONE A.C. VALLATA 1999 A.S.D.
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 21 del
23/11/2011 – Ripetizione gara Vallata 1999 – Cimapiave del 20/11/2011 – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.C. Vallata 1999 A.S.D., ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 21 del 23/11/2011, con la quale é stata adottata la
ripetizione della gara in oggetto per i seguenti motivi :
“dagli atti ufficiali emerge che la gara in oggetto è stata sospesa al 3' del 2° tempo sul risultato: Vallata 1999 - Cimapiave
1-1. Il direttore di gara provvedeva ad espellere il giocatore Ballesto Simone (Cimapiave) per somma di ammonizioni.
Questi reagiva alzando le mani, portandole all'altezza del petto dell'arbitro e, senza violenza, lo spingeva con entrambe le
mani, ma non arrivava a spostarlo, né gli provocava conseguenze. A questo punto l'arbitro, non sentendosi più nella
condizione psicologica di proseguire la direzione della gara ne disponeva la fine anticipata. Mentre l'arbitro si avviava
verso gli spogliatoi, gli si avvicinava il giocatore Ballesto Simone (Cimapiave) cercando di giustificare il suo
comportamento, ma poi gli proferiva espressione denigratoria.
- Visti gli artt. 64 delle NOIF e 17. 4 del CGS:
- Ritenuto che la scelta arbitrale, per sé legittima, non poggia su presupposti oggettivi per giungere alla sospensione della
gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Vallata 1999;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente l’arbitro che ha confermato quanto descritto nel referto di gara;
visto l’art. 64, comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., che rimette all’esclusivo giudizio dell’arbitro la
decisione di interruzione della gara in presenza dei presupposti ivi indicati;
ritenuto, altresì, che nella specie il giudizio dell’arbitro é stato nel senso del venir meno delle condizioni di dirigere la gara
con serenità, e dunque con indipendenza di giudizio a seguito dell’atteggiamento violento di un calciatore della Società
Cimapiave nei suoi confronti;
ritenuto, infine, che una tale valutazione nella fattispecie non sia sindacabile
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere l’opposizione presentata dalla Società Vallata 1999;
- di applicare a carico della Società Cimapiave il disposto dell’art. 17, comma 1 del C.G.S., che stabilisce la sanzione
sportiva della perdita della gara oggi presa in esame, che viene così omologata : Vallata 1999 – Cimapiave 3 -0;
La tassa reclamo non é stata versata.
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