COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CALCIO PIRRI (Campionato Giovanissimi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 29.12.2011. Gara Esseci Sigma / Calcio Pirri del 18.12.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CALCIO PIRRI (Campionato Giovanissimi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 29.12.2011. Gara Esseci Sigma / Calcio Pirri del 18.12.2011. La società Calcio Pirri ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara in epigrafe, ha inflitto alla stessa l’ammenda di Euro 50,00. La Commissione rileva l’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.36 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto il medesimo risulta proposto in data 9 gennaio 2012 e quindi oltre i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale – avvenuta in data 29 dicembre 2011 – in cui è stata riportata la decisione del Giudice Sportivo impugnata. Per tali motivi, la Commissione dichiara inammissibile il reclamo disponendo l’addebito della tassa.
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