COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 DEL 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.2. OPPOSIZIONE A.C. S.ZENO VERONA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 7/12/2011 – Ammenda di € 500,00 a carico della Società; Squalifica sino 26/4/2012 Allenatore Serfilippi Alberto; Inibizione sino al 30/1/2012 Dirigente Urbani Umberto – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 DEL 18.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
7.1.2. OPPOSIZIONE A.C. S.ZENO VERONA
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 7/12/2011 –
Ammenda di € 500,00 a carico della Società; Squalifica sino 26/4/2012 Allenatore Serfilippi Alberto;
Inibizione sino al 30/1/2012 Dirigente Urbani Umberto – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C. S.Zeno Verona ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale,
pubblicate nel Comunicato n. 40 del 7/12/2011 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni :
- ammenda di € 500,00 a carico della Società : “emerge dal referto arbitrale che i sostenitori del S. Zeno, per tutta la
durata del secondo tempo ma, in particolare, negli ultimi dieci minuti di gara, hanno rivolto all'arbitro ingiurie
pesantemente volgari e di contenuto discriminatorio con riferimento al sesso di appartenenza. Per tali motivi il G.S.
applica alla società San Zeno la sanzione dell'ammenda di € 500,00 ex art. 11.3 CGS.”;
- squalifica sino al 26/4/2012 a carico dell’allenatore Serfilippi Alberto : “emerge dal referto arbitrale che si rivolgeva
all'arbitro con espressioni ingiuriose e discriminatorie, con riferimento al sesso femminile del direttore di gara.
Espressioni particolarmente volgari ed odiose, che reiterava a fine incontro, accompagnando le parole con una forte
stretta di mano di sapore tra il violento ed il deridente.
Per il primo episodio, accaduto al 42’ del 2° tempo, veniva allontanato.
Il secondo si é verificato a fine partita, all'ingresso dello spogliatoio, dove si era appostato per attendere l'arbitro.
Il G.S. applica a Serfilippi Alberto la sanzione sportiva dell'inibizione fino al 26/4/2012 ai sensi dell'art. 11.2 seconda
parte CGS.
- inibizione sino al 30/1/2012 a carico del dirigente Urbani Roberto : “emerge dal referto arbitrale che Urbani Umberto,
dirigente accompagnatore del S.Zeno, a fine gara, nello spogliatoio, affrontava l'arbitro con atteggiamento minaccioso e
l'ingiuriava con toni pesantemente volgari. Sanzione aggravata dalla posizione di dirigente accompagnatore. Per tali
motivi il G.S. delibera di applicare a Urbani Umberto la sanzione sportiva dell'inibizione fino al 30.01.2012”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società S. Zeno;
vista la documentazione ufficiale in atti;
il rappresentante della Società opponente é stato assistito dall’Avv. Bufi che ha illustrato le ragioni del reclamo;
sentiti il Sig. Serfilippi Alberto (Allenatore) e il Sig. Urbani Umberto (Dirigente) assistiti dall’Avv. Puglisi Maraja;
sentito l’arbitro che non solo ha integralmente confermato il contenuto del proprio referto, ma ha anche riferito di aver
ricevuto numerose altre offese con riguardo sia al sesso di appartenenza, sia al ruolo di arbitro; il direttore di gara ha
altresì precisato di aver identificato con certezza il pubblico di parte del San Zeno dal quale provenivano le espressioni
offensive di cui al referto e ciò grazie alla circostanza che le due fazioni erano separatamente collocate in tribuna;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.;
ritenute congrue le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione ai fatti così come sopra esposti e
ciò anche in relazione all’ammenda inflitta alla Società San Zeno, considerato che le censure sollevate dalla reclamante
nei confronti delle norme di diritto sportivo configuranti ipotesi di responsabilità oggettiva, possono tutt’al più assumere
rilevanza in una prospettiva “de jure condendo”, ma certamente non allo stato attuale della normativa di riferimento, che
risulta applicata in modo corretto dal Giudice di primo grado. Nè può essere in alcun modo contestato il carattere
discriminatorio per motivi di sesso dei comportamenti ascritti a pubblico e tesserati dell’A.C. S.Zeno, che pienamente
giustifica l’applicazione dell’art. 11 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società S.Zeno;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 26/4/2012 a carico dell’allenatore Serfilippi Alberto;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 30/1/2012 a carico del dirigente accompagnatore Urbani Umberto;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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