F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012 (304) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO RAFFAELLI (già Calciatore della Società Esperia Viareggio Srl attualmente tesserato per Camaiore Calcio ASD Srl) ▪ (nota n. 4104/038 pf10-11/AM/ma del 21.11.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012
(304) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO RAFFAELLI (già Calciatore della Società Esperia Viareggio Srl attualmente tesserato per Camaiore Calcio ASD Srl) ▪ (nota n. 4104/038 pf10-11/AM/ma del 21.11.2011).
Con atto del 21.11.2011, la Procura federale, a seguito dello stralcio della posizione del Sig. Matteo Raffaelli dal procedimento n. 5209/38pf10-11/AM/ma del 3.2.2011, nei confronti del quale non era stato instaurato il contraddittorio, ha nuovamente deferito lo stesso per avere accettato che il proprio trasferimento avvenisse secondo modalità che eludessero il pagamento del maggior premio di preparazione al Lido di Camaiore, attraverso l’interposizione fittizia della Pol. Antares ASD, a vantaggio della FC Esperia srl, fatti per i quali i soggetti destinatari del deferimento richiamato in quello odierno sono stati già sanzionati da questa Commissione con CU n. 78/2011. La vicenda trae origine dall’esposto con il quale la ASD Lido di Camaiore ha denunciato l’esistenza di profili di illiceità nel trasferimento del calciatore Raffaelli, imputabili alla Pol. Antares, per la quale lo stesso si era tesserato il 25.8.2008, ed alla Esperia Viareggio, alla quale il calciatore veniva dato inizialmente in prestito il 1.9.2008, appena sette giorni dopo, per poi esservi tesserato definitivamente nella stagione sportiva 2009/2010. All’inizio della riunione odierna il Sig. Matteo Raffaelli, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Matteo Raffaelli, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Matteo Raffaelli, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, a carico del Sig. Matteo Raffaelli. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
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