F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 01 Febbraio 2012 3) RICORSO DEL SIG. WALTER MAZZARRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CATANIA/NAPOLI DEL 29.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 31.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 01 Febbraio 2012 3) RICORSO DEL SIG. WALTER MAZZARRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CATANIA/NAPOLI DEL 29.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 31.10.2011) In data 29.10.2011 si è disputata la partita Catania/Napoli del Campionato di Serie A, terminata con il punteggio di 2 a 1 a favore del Catania. Dagli atti ufficiali di gara emerge la seguente dichiarazione del quarto ufficiale: “a fine gara mi si avvicinava l’allenatore del Napoli Sig. Mazzarri Walter e mi diceva: fagli i complimenti all’arbitro da parte mia, sto’ fenomeno”. Il Giudice Sportivo ha pertanto comminato al Mazzarri la sanzione sopra citata con la motivazione: “per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi e rivolgendosi al quarto ufficiale, contestato l’operato arbitrale con un’espressione irriguardosa” art. 19, comma 1, lett. b) e c), comma 4, lett. a) C.G.S.. Il Sig. Mazzarri ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale ritenendo la decisione illegittima, erronea, infondata, o comunque abnorme ed eccessivamente afflittiva, affermando, nei motivi del ricorso presentato, che l’episodio si è svolto al termine della gara durante i consueti saluti alla quaterna arbitrale in un contesto comunque di amarezza per la sconfitta della propria squadra, costretta a disputare la partita per oltre un tempo in dieci uomini per l’espulsione del calciatore Santana. La frase viene pertanto inquadrata come sfogo personale e non attinente a contestazione all’operato dell’arbitro o qualificarsi come irriguardosa, essendosi svolta in un clima tranquillo, non conflittuale, che non ha provocato conseguenze e/o strascichi. Nella motivazioni sono citati alcuni precedenti (Tribunale di Chieti, 8.2.2006 n. 32) e Commissione disciplinare c/o LNP – Com. Uff. n. 4 del 26.7.2006 - , che si sintetizzano come …un giudizio negativo può essere manifestato anche tramite espressioni vivaci…, qualificando come espressione vivace quella proferita dal Sig. Mazzarri, nonché l’art. 21 della Costituzione che tutela la libertà di manifestazione del proprio pensiero, con il limite della non contrarietà al “buon costume”. L’episodio viene quindi ridimensionato ad una battuta a fine partita, in alcun modo offensiva o denigratoria dell’onore e della dignità del direttore di gara, che legittima l’annullamento della sanzione o comunque una congrua riduzione. In merito alla sperequazione della sanzione, sono successivamente citati precedenti simili (plateali contestazioni di decisioni arbitrali ai quali sono state rivolte espressioni irriguardose) in cui sono stati coinvolti altri allenatori, come lo stesso Com. Uff. n. 74 del 31.10.2011 (allenatore del Milan Massimiliano Allegri, con espulsione dal campo di giuoco), o il Com. Uff. n. 72 del 28.10.2011 (allenatore dell’Inter Claudio Ranieri, con espulsione dal campo di giuoco). Inoltre sono richiamate ulteriori decisioni da parte del Giudice Sportivo ove le sanzioni comminate, per episodi similari a quello contestato al Sig. Mazzarri, sono state più miti (ammenda di € 3.000,00: Com. Uff. n. 64 del 17.10.2011 e Com. Uff. n. 100 del 21.12.2010). Alla luce delle esposizioni fornite, viene richiesta una riduzione del provvedimento impugnato, mediante annullamento dell’ammenda e/o della lettera di diffida, con mantenimento della sola ammonizione. Tanto premesso, osserva il Collegio che, valutati i precedenti richiamati da parte reclamante e considerata la concitazione che spesso accompagna il termine delle gare, la frase attribuibile al medesimo sia da qualificarsi irriguardosa e non offensiva, per la cui gravita’ si valuta congrua piuttosto la sanzione dell’ammonizione ritenendosi pero’ necessario il mantenimento della diffida. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Walter Mazzarri, riduce la sanzione inflittagli alla sola ammonizione con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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