F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 26 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 01 Febbraio 2012 1. RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.S. S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL’ALLENATORE DINO PAGLIARI SEGUITO GARA AVELLINO/ PISA DEL 15.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 100/DIV del 17.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 26 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 01 Febbraio 2012 1. RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.S. S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL’ALLENATORE DINO PAGLIARI SEGUITO GARA AVELLINO/ PISA DEL 15.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 100/DIV del 17.1.2012) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società A.C. Pisa 1909 ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 100/DIV del 17.1.2012 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro 1° Divisione Avellino/Pisa, veniva inflitta all’allenatore della ricorrente signor Pagliari Dino la squalifica per 2 giornate per “aver proferito una espressione blasfema durante la gara (espulso)”. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione anche in relazione a precedenti giurisprudenziali di questa Corte e ne chiedeva la riduzione ad 1 giornata. Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento. Infatti, pur dovendosi stigmatizzare con nettezza il comportamento del tesserato, meritevole di censura e, dunque, di sanzione disciplinare, come riconosciuto anche dalla stessa società ricorrente, occorre tenere presente che l’allenatore ha pronunciato una sola espressione blasfema -peraltro in un momento di concitazione agonistica - e che ha accettato immediatamente la decisione relativa all’espulsione senza alcuna contestazione, come annotato sul referto arbitrale. Inoltre, va considerato che il signor Pagliari non è recidivo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 S.S. S.r.l. di Pisa, riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Dino Pagliari a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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