F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012 (38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MASSIMO CORINALDESI (all’epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) DEL SIG. IVAN BIANCHI (all’epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) E DELLA SOCIETÀ AS ATLETICO ROMA FC Srl ▪ (nota N°. 386/1853 pf10-11/SP/ac del 15.7.2011). (39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MASSIMO CORINALDESI (all’epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) DEL SIG. IVAN BIANCHI (all’epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) E DELLA SOCIETÀ AS ATLETICO ROMA FC Srl ▪ (nota N°. 340/1843 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011). (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MASSIMO CORINALDESI (all’epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) DEL SIG. IVAN BIANCHI (all’epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) E DELLA SOCIETÀ AS ATLETICO ROMA FC Srl ▪ (nota N°. 494/1907 pf10-11/SP/blp del 20.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012 (38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MASSIMO CORINALDESI (all’epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) DEL SIG. IVAN BIANCHI (all’epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) E DELLA SOCIETÀ AS ATLETICO ROMA FC Srl ▪ (nota N°. 386/1853 pf10-11/SP/ac del 15.7.2011). (39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MASSIMO CORINALDESI (all’epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) DEL SIG. IVAN BIANCHI (all’epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) E DELLA SOCIETÀ AS ATLETICO ROMA FC Srl ▪ (nota N°. 340/1843 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011). (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MASSIMO CORINALDESI (all’epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) DEL SIG. IVAN BIANCHI (all’epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) E DELLA SOCIETÀ AS ATLETICO ROMA FC Srl ▪ (nota N°. 494/1907 pf10-11/SP/blp del 20.7.2011). La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 7 (sette) rispettivamente per il Sig. Corinaldesi Massimo e per il Sig. Bianchi Ivan e di 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, nonché dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società AS Atletico Roma FC Srl, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i Signori Corinaldesi Massimo e Bianchi Ivan all’epoca dei fatti Consiglieri e Legali rappresentanti della Società AS Atletico Roma FC Srl e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente: ▪ i primi due, delle violazioni previste e punite: dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV), delle NOIF, in relazione all’art. 1, comma 1, del CGS.,per avere effettuato pagamenti di emolumenti a propri tesserati utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dalla suddetta norma ; dall’art. 85, lett. C), paragrafo VI), punto 1 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF,per non avere depositato, entro il termine del 31 maggio 2011, il prospetto R/I, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011; dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto ai versamenti delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS per le mensilità di gennaio,febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia ▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate ai dirigenti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 7 (sette) rispettivamente ai Sig. Corinaldesi Massimo e Bianchi Ivan, e quella di 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, nonché dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società AS Atletico Roma FC Srl.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it