F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012 (61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO PUPINO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl), E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N°. 500/1905 pf10-11/SP/ac del 20.7.2011). (77) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO PUPINO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl), E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N°. 634/1860 pf10-11/SP/ac del 26.7.2011). (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO PUPINO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl), E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N°. 638/1877pf10-11/SP/ac del 26.7.2011). (165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO PUPINO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl), E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N°. 2588/1652 pf10-11/SP/blp del 28.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012 (61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO PUPINO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl), E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N°. 500/1905 pf10-11/SP/ac del 20.7.2011). (77) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO PUPINO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl), E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N°. 634/1860 pf10-11/SP/ac del 26.7.2011). (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO PUPINO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl), E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N°. 638/1877pf10-11/SP/ac del 26.7.2011). (165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO PUPINO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl), E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N°. 2588/1652 pf10-11/SP/blp del 28.10.2011). La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 7 (sette) per il Sig. Pupino Antonio e di 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, nonché dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società FB Brindisi 1912 Srl, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Pupino Antonio all’epoca dei fatti Presidente della Società FB Brindisi 1912 Srl e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente: ▪ il primo, delle violazioni previste e punite: dall’art. 85, lett. C), paragrafo VI), punto 1 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF,per non avere depositato, entro il termine del 31 maggio 2011, il prospetto R/I, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011; dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS per le mensilità di gennaio,febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio,agosto,settembre 2010, nonchè delle ritenute di legge relative agli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre,novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art.10 del CGS.; dall’art.80 delle NOIF in relazione all’art.1,comma 1 del CGS., per avere ostacolato l’attività di verifica della CO.VI.SOC. in sede di visita ispettiva occorsa nella stagione sportiva 2010/2011; ▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al dirigente risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione dei recenti orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 7 (sette) al Sig. Pupino Antonio, e quella di 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, nonché dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società FB Brindisi 1912 Srl
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