COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 15.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.2. OPPOSIZIONE A.C.D. SAN MARTINO SPEME Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 49 dell’1/2/2012 – Ammenda di € 60,00 alla Società; Squalifica per tre giornate giocatori Bochese Giovanni, Fornasa José Alejandro e Fraccarollo Tobia; Squalifica per due giornate giocatore Danzi Mattia; Squalifica sino al 30/4/2012 massaggiatore Russo Luca e allenatore Corso Antonio; Inibizione sino 30/4/2012 dirigente Costacurta Marco – Campionato Giovanissimi Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 15.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.2. OPPOSIZIONE A.C.D. SAN MARTINO SPEME Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 49 dell’1/2/2012 – Ammenda di € 60,00 alla Società; Squalifica per tre giornate giocatori Bochese Giovanni, Fornasa José Alejandro e Fraccarollo Tobia; Squalifica per due giornate giocatore Danzi Mattia; Squalifica sino al 30/4/2012 massaggiatore Russo Luca e allenatore Corso Antonio; Inibizione sino 30/4/2012 dirigente Costacurta Marco - Campionato Giovanissimi Regionale La Società A.C.D. San Martino Speme ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicate nel Comunicato n. 49 dell’1/2/2012 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni : - ammenda di € 60,00.- a carico della Società : “per insulti all’arbitro durante la gara”; - squalifica sino al 30/4/2012 a carico del massaggiatore Russo Luca : “per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro e delle istituzioni federali, a fine gara”; - squalifica sino al 30/4/2012 a carico dell’allenatore Corso Antonio : “per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro e delle istituzioni federali, a fine gara”; - squalifica sino al 30/4/2012 a carico del dirigente Costacurta Marco : “per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro e delle istituzioni federali, a fine gara”; - squalifica per tre giornate a carico dei giocatori Bochese Giovanni, Fornasa José Alejandro e Fraccarollo Tobia : “per linguaggio blasfemo e insistenti insulti ed offese nei confronti dell’arbitro, a fine gara”. - Squalifica per due giornate a carico del giocatore Danzi Mattia. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente, la C.D.T. non prende in esame la parte del ricorso riguardante la squalifica per due giornate a carico del calciatore Danzi Mattia, perché provvedimento inoppugnabile ai sensi dell’art. 45,3° comma, lettera a) del C.G.S.; esaminato il ricorso presentato dall’A.C.D. San Martino Speme nelle parti riguardanti gli altri provvedimenti sanzionatori; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha ribadito integralmente lo svolgimento degli episodi riferiti nel referto di gara e relativo alle condotte contestate; ritenuti congrui agli avvenimenti i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo di primo grado; ritenuto altresì che in questo quadro di riferimento le sanzioni impugnate non possono che essere confermate; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società San Martino Speme; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 alla Società; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante la squalifica per due giornate a carico del giocatore Danzi Mattia; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico dei giocatori Bochese Giovanni, Fornasa José Alejandro e Fraccarollo Tobia; - di confermare la squalifica sino al 30/4/2012 a carico del massaggiatore Russo Luca; - di confermare la squalifica sino al 30/4/2012 a carico dell’allenatore Corso Antonio; - di confermare l’inibizione sino 30/4/2012 a carico del dirigente Costacurta Marco.
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