COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. URSUS PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRO TIRINO CALCIO / URSUS PESCARA, DISPUTATA IL 23/01/12 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. N°26 del 02.02.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. URSUS PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRO TIRINO CALCIO / URSUS PESCARA, DISPUTATA IL 23/01/12 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. N°26 del 02.02.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Ursus Pescara ha chiesto annullarsi la decisione adottata dal GS con la quale era stata inflitta la sanzione della perdita della gara per avere utilizzato n.6 calciatori in sostituzione di altri in violazione del numero massimo di 5 disposti dai regolamenti e per avere utilizzato 5 calciatori fuori quota in luogo di quello consentito di 4. Ha dedotto l’appellante l’erroneità della decisione impugnata in quanto in realtà sarebbero state effettuate solo 5 sostituzioni invece di 6 visto che il calciatore che indossava la maglia 14 non sarebbe mai stato utilizzato mentre il calciatore che indossava la maglia numero 7 avrebbe giocato l’intera gara. Ha pertanto concluso per l’omologazione del risultato conseguito sul campo o per l’eventuale ripetizione della gara ribadendo tale richiesta anche in sede di audizione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando che le sostituzioni erano state regolarmente annotate sul taccuino; ed in particolare quella effettuata al minuto 37 del secondo tempo con la quale entrava sul terreno di gioco il numero 8 ed usciva il numero di 17 nonché quella avvenuta all’ottavo del secondo tempo allorché usciva il numero 11 ed entrava il numero 14. Osserva la Commissione che, anche alla luce del supplemento di rapporto rimesso dall’arbitro della gara, la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali ed è stata anzi smentita dai precisi riferimenti arbitrali visto che l’arbitro stesso ha riferito di aver annotato le 6 sostituzioni avvenute nel corso della gara. Va, peraltro, evidenziato che il rapporto di gara redatto dall’arbitro a fine gara, ove venivano evidenziate sostituzioni effettuate, è stata sottoscritto dal dirigente accompagnatore della società appellante con ciò confermando la regolarità di dette sostituzioni. L’appello, va pertanto, respinto con conseguente conferma della decisione impugnata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingersi l’appello ed incamerarsi la relativa tassa.
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