COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare POL. SAN DOMENICO CANIGA (Campionato Allievi – Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 16.02.2012. Gara Robur Sennori / San Domenico Caniga del 12.02.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare POL. SAN DOMENICO CANIGA (Campionato Allievi – Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 16.02.2012. Gara Robur Sennori / San Domenico Caniga del 12.02.2012. La società San Domenico Caniga ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato 0 a 3. La Commissione, rilevato che la reclamante non ha notificato alla controparte copia del ricorso, così come previsto dall’art.33, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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