COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 07 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.2. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : – del Sig. Denis BETTIN – Calciatore ASD Calcio San Martino – Saonara – del Sig. Carlo PAOLILLO – Dirigente ASD Calcio San Martino – Saonara – della Società A.SD Calcio San Martino Saonara

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 07 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.2. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : - del Sig. Denis BETTIN - Calciatore ASD Calcio San Martino – Saonara - del Sig. Carlo PAOLILLO – Dirigente ASD Calcio San Martino - Saonara - della Società A.SD Calcio San Martino Saonara La Procura Federale con atto del 23/1/2012, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : - il Sig. Denis BETTIN - Calciatore ASD Calcio San Martino – Saonara “Per rispondere della violazione di cui all’art. 1. comma 1 del C.G.S. e art. 10, comma 6 e art. 22 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver partecipato alla gara Due Stelle-S.Martino del 25/9/2011 valevole per il Campionato di 3^ Categoria della stagione sportiva 2011/2012 (malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo, così come succintamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento rimesso dalla Procura Federale)”; - il Sig. Carlo PAOLILLO – Calciatore ASD Calcio San Martino . Saonara “Per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. e art. 10, commi 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto in data 25.9.2011 la distinta della gara Due Stelle – Calcio San Martino valevole per il Campionato di 3^ Categoria, nella quale dichiarava che i calciatori ivi menzionati partecipavano regolarmente alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Bettin Denis non ne avesse titolo in quanto squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo, così come succintamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento rimesso dalla Procura Federale”; - la Società ASD Calcio San Martino Saonara “Per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C,G.S. delle violazioni ascritte al proprio dirigente ed al proprio tesserato e comunque a tutti i soggetti che abbiano svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.” La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’ udienza. All’udienza del 6/3/2012 le parti non si sono presentate al dibattimento. E’ stata verificata la regolarità della convocazione, spedita al medesimo indirizzo cui la Procura aveva in precedenza inviato la raccomandata contenente il capo di imputazione oggetto del presente deferimento, si procede al giudizio in contumacia dei Signori : Denis Bettin Carlo Paolillo nonché la Società Calcio S.Martino. In merito alla regolarità della convocazione avanti a questa Commissione, si evidenzia che la raccomandata trasmessa dalla Procura Federale é stata ricevuta presso la Società A.S.D. Calcio S.Martino in data 27/1/2012, mentre le raccomandate inviate dalla FIGC-LND Comitato Regionale Veneto sono state spedite il 31/1/2012 e risultano in giacenza presso l’Ufficio Postale di Saonara (PD) a far data dall’11 Febbraio 2012 e quindi pochissimi giorni dopo l’avvenuto regolare ricevimento della precedente comunicazione da parte della Procura. A questo punto il Rappresentante della Procura ritenuto che la legittimità si evinca dalla documentazione in atti, procede alla quantificazione della pena da infliggere nei confronti dei soggetti deferiti : - a carico del Sig. Denis BETTIN Calciatore ASD Calcio San Martino Saonara : squalifica di anni due (in applicazione dell’art. 10, commi 6 e 10 del C.G.S.); - a carico del Sig. Carlo PAOLILLO Dirigente ASD Calcio San Martino–Saonara : inibizione di anni due (in applicazione dell’art. 10, commi 6 e 9 del C.G.S.) - a carico della Società ASD Calcio San Martino Saonara : a) 1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di 3^ Categoria 2011/2012; b) ammenda di € 1.000,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, per quanto riguarda le sanzioni da adottare nei confronti dei Signori Denis Bettin e Carlo Paolillo, la C.D.T. osserva l’assoluta sproporzione delle sanzioni tabellari previste dall’art. 10 del C.G.S. al caso de quo. La C.D.T. osserva inoltre che in relazione alla mancata comparizione dei soggetti deferiti, nonostante la ritualità della notifica, ritiene di dover irrogare le seguenti sanzioni : - a carico del Sig. Denis BETTIN Calciatore ASD Calcio San Martino – Saonara : squalifica di mesi uno, a far data dalla data di pubblicazione del presente Comunicato; - a carico del Sig. Carlo PAOLILLO Dirigente ASD Calcio San Martino – Saonara : inibizione di mesi tre. a far data dalla data di pubblicazione del presente Comunicato; - a carico della Società ASD Calcio San Martino Saonara : a) 1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di 3^ Categoria 2011/2012 al quale la Società partecipa; b) ammenda di € 300,00.-
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