COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 21 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.3. OPPOSIZIONE U.S.C. CODOGNÉ Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 56 del 7/3/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Camerin Mirco; Inibizione sino al 15/5/2012 dirigente Biasi Bruno – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 21 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.3. OPPOSIZIONE U.S.C. CODOGNÉ Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 56 del 7/3/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Camerin Mirco; Inibizione sino al 15/5/2012 dirigente Biasi Bruno – Campionato di Promozione La Società U.S.C. Codogné ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicate nel Comunicato n. 56 del 7/3/2012 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni : - squalifica per tre giornate a carico del giocatore Camerin Mirco : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”. - inibizione sino al 15/5/2012 a carico del dirigente Biasi Bruno : per contegno irriguardoso verso l’arbitro a fine gara, nonché per avere afferrato, con forza, per il braccio, lo stesso, provocandogli intenso dolore e strattonandolo altresì impedendogli di allontanarsi, e avvicinandoglisi con il volto gli urlava ripetute offese”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il rituale ricorso presentato dalla Società Codogné; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente assieme ai soggetti squalificati; sentito inoltre personalmente l’arbitro, il quale ha confermato integralmente quanto esposto nel referto di gara ed in particolare gli episodi relativi all’espulsione del calciatore Camerini ed ha inoltre descritto il comportamento tenuto dal Sig. Biasi; considerato che i provvedimenti assunti dal Giudice di prima istanza appaiono adeguati ai fatti ascritti; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Codogné; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Camerin Mirco; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 15/5/2012 a carico del dirigente Biasi Bruno; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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