COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore SIMONETTI Davide e della Società ASD SAN LUIGI CAMBIANO per rispondere, rispettivamente, il primo della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione al disposto di cui all’art. 30, commi 2 e 4, Statuto FIGC, e la Società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22.03.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore SIMONETTI Davide e della
Società ASD SAN LUIGI CAMBIANO per rispondere, rispettivamente, il primo della violazione
dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione al disposto di cui all’art. 30, commi 2 e 4, Statuto FIGC,
e la Società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS
Con atto del 02.02.2012 la Procura Federale deferiva a questa Commissione:
- il calciatore SIMONETTI Davide, all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD SAN LUIGI
CAMBIANO, per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 30, commi 2 e 4,
Statuto FIGC e dell’art. 1, comma 1, CGS, per aver presentato una denuncia-querela nei
confronti di altri soggetti tesserati per la FIGC, senza la preventiva autorizzazione da parte
del Consiglio Federale, avendo così violato il vincolo assunto con la costituzione del rapporto
associativo, ed eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli organi di
Giustizia Sportiva e dei soggetti delegati dalla FIGC;
- la Società ASD SAN LUIGI CAMBIANO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai
sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, per violazione ascritta a propri tesserati.
Nella seduta del 16.03.2012, avanti a questa Commissione, sono comparsi l’avv. Mario Carpenteri,
in rappresentanza della Procura Federale, ed il Sig. GARABELLO Attilio, in qualità di Presidente
della Società ASD SAN LUIGI CAMBIANO. Non era presente il calciatore SIMONETTI Davide, che
aveva già comunicato e giustificato il proprio impedimento a presenziare alla convocazione innanzi
alla Commissione, la quale, pertanto, procedeva in sua assenza.
Preliminarmente il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di
definire il procedimento disciplinare a norma dell’art. 23 C.G.S. (applicazione delle sanzioni su
richiesta delle parti).
Veniva pertanto concordata tra le parti presenti la seguente sanzione: 550,00 euro di ammenda a
carico della Società ASD SAN LUIGI CAMBIANO.
Preso atto dell’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti ad escludere la
sussistenza della responsabilità dei soggetti in questione, considerata la congruità della sanzione
concordata, va deliberato l’accoglimento della richiesta delle parti.
Stante l’assenza del calciatore SIMONETTI Davide, nei suoi confronti la Commissione disponeva
procedersi con rito ordinario e la Procura Federale chiedeva applicarsi la sanzione della squalifica
per mesi 6.
Alla luce delle risultanze probatorie presenti in atti, dalle quali emerge senza possibilità di dubbio la
responsabilità del deferito per le violazioni contestategli, si ritiene fondata ed equa rispetto ai fatti in
questione la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
APPLICA
nei confronti della società ASD SAN LUIGI CAMBIANO, ai sensi dell’art. 23 CGS, la sanzione
dell’ammenda di euro 550,00
DICHIARA
il calciatore SIMONETTI Davide responsabile della violazione ascritta, applicando nei suoi confronti
la sanzione della squalifica per mesi 6.
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