• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 02 Aprile 2012 (220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DE MASI (Arbitro Effettivo della Sez. AIA di Pisa), ALESSANDRO BARTOLI (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Castelfranco Stella Rossa), GIOVANNI SELLER (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Capanne), GREGORIO FARGIONE (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Miniato Tuttocuoio), LORENZO ROVINI (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Pelli Santacroce Sport), Società ASD CASTELFRANCO STELLA ROSSA, ASD SAN MINIATO TUTTOCUOIO, ASD CALCIO GIOVANILE STAFFOLI • (nota N°. 3601/1044 pf 10-11/GT/dl del 1.12.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 02 Aprile 2012 (220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DE MASI (Arbitro Effettivo della Sez. AIA di Pisa), ALESSANDRO BARTOLI (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Castelfranco Stella Rossa), GIOVANNI SELLER (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Capanne), GREGORIO FARGIONE (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Miniato Tuttocuoio), LORENZO ROVINI (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Pelli Santacroce Sport), Società ASD CASTELFRANCO STELLA ROSSA, ASD SAN MINIATO TUTTOCUOIO, ASD CALCIO GIOVANILE STAFFOLI • (nota N°. 3601/1044 pf 10-11/GT/dl del 1.12.2012). La Procura federale con atto del 1.12.2011 ha deferito: • il Sig. De Masi Giuseppe, arbitro effettivo della Sezione AIA di Pisa, per rispondere della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, CGS, con riferimento all’art. 40, commi 1 e 3, lett. a, Reg. AIA, per aver tenuto, durante l’arco di tutta la gara Capanne - Pecciolese del 5.1.2010, valevole per il campionato Juniores Provinciale, girone B, CR toscana, un atteggiamento provocatorio, sprezzante e offensivo nei confronti dei calciatori e dei tifosi della ASD Capanne, apostrofandoli con epiteti quali “terroni”, o con frasi del tipo “io ho arbitrato in serie D e Promozione e non mi faccio prendere per il c…. da una squadra di terroni come voi”; • i Signori Alessandro Bartoli, Giovanni Seller, Gregorio Fargione e Lorenzo Rovini, per rispondere della violazione dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 3, CGS, perché sebbene regolarmente convocati, non si sono presentati dinanzi alla Procura federale per essere sentiti quali persone informate sui fatti; • le Società ASD Castelfranco Stella Rossa, ASD San Miniato Tuttocuoio, ASD Calcio Giovanile Staffoli, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS, in virtù degli addebiti contestati ai rispettivi tesserati al momento della consumazione della violazione secondo il CGS. All’inizio della riunione odierna la Società ASD San Miniato Tuttocuoio, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, Società ASD San Miniato Tuttocuoio, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per la Società ASD San Miniato Tuttocuoio, ammenda di € 450,00 (€ quattrocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 300,00 (€ trecento/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite, delle quali il solo Sig. De Masi ha fatto pervenire memorie difensive con le quali ha contestato qualsiasi addebito e concluso per il proscioglimento. La Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. De Masi, della squalifica per mesi 6 (sei), ai Sigg.ri Bartoli Alessandro, Seller Giovanni, Fargione Gregorio e Rovini Lorenzo, della squalifica per 3 (tre) giornate ciascuno, ed alla Castelfranco Stella Rossa ASD ed alla Calcio Giovanile Staffoli ASD dell’ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00) ciascuna. La vicenda trae origine dall’esposto con il quale il Sig. Paolo Paradisi ha incolpato il Sig. De Masi, arbitro effettivo incaricato della direzione della gara ASD Capanne – ASD Pecciolese disputatasi il 5.1.2010, di essersi rivolto nei confronti di alcuni calciatori della ASD Capanne e del pubblico presente con espressioni gravemente ingiuriose, da cui l’odierno deferimento. Questa Commissione, esaminati attentamente gli atti, ritenutane la necessità e l’urgenza, anche in ragione del contenuto delle dichiarazioni rese in fase di indagine, delega la Procura federale per l’audizione del Sig. Luca Minetti, titolare di tessera FIGC 9424, già allenatore della ASD Pecciolese ed attualmente dell’Atletico Casciana, indicato sia dal Sig. Paradisi sia dal Sig. De Masi quale persona informata sui fatti, in merito a quanto oggetto di deferimento nonché per l’accertamento della circostanza, riferita dal predetto al Sig. De Masi il 3.3.2012 in occasione della gara Atletico Casciana e Crespina, di essere stato contattato dal Sig. Paradisi, unitamente ad altri calciatori della Pecciolese ASD che avevano partecipato alla gara disputata il 5.1.2010 con la Capanne ASD, e della natura dei colloqui e delle richieste effettuate dal predetto Paradisi in occasione di detti contatti, nonché per l’accertamento dei rapporti intercorsi ed intercorrenti tra il Sig. Paradisi ed il Sig. Pirozzi ed in particolare se quest’ultimo sia stato mai tesserato per squadre di cui è stato allenatore il Sig. Paradisi. P.Q.M. Dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) a carico della Società ASD San Miniato Tuttocuoio. Trasmette gli atti alla Procura federale per l’effettuazione dell’incombente istruttorio di cui in parte motiva.
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