COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 126 sagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Jolly & Montemurlo, avverso la squalifica inflitta al calciatore Juri Giuseppe Raimondo per sette gare (C.U. n. 49 del 8/03/2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 126 sagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Jolly & Montemurlo, avverso la squalifica inflitta al calciatore Juri Giuseppe Raimondo per sette gare (C.U. n. 49 del 8/03/2012). L'Associazione Sportiva Dilettantesca Jolly & Montemurlo, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra indicato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 4 marzo 2012, contro la società ospitante Urbino Taccola. Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata al calciatore Juri Giuseppe Raimondo: “Espulso per aver offeso il D.G., a fine gara attendeva l'arbitro nel sottopassaggio rivolgendosi con contegno irriguardoso. Di poi entrava indebitamente dentro lo spogliatoio arbitrale impedendo la chiusura della porta. Veniva allontanato grazie all'intervento di un dirigente. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La Società reclamante, assistita dal legale di riferimento Avv. Stefano Belli, non contesta, nel ben motivato atto di impugnazione, integralmente i fatti ma si limita a rilevare che il momento dell'espulsione del Capitano (49esimo del secondo tempo) collide con quanto asserito dal G.S.T. nella sua motivazione. Non vi sarebbe infatti stata alcuna volontà (persistente nel tempo) di voler aspettare l'arbitro ma l'incontro sarebbe semplicemente terminato. Senza voler giustificare l'atteggiamento del calciatore, il difensore cerca di evidenziare lo stato d'animo del capitano che, avendo lasciato la propria squadra in inferiorità numerica, vedeva la medesima, nell'uscire dal campo, subire il gol del pareggio proprio al termine della gara. L'ipotetica attesa del giocatore non si sarebbe realizzata al fine di porre in essere un premeditato scontro dialettico con il D.G., ma l'incontro con l'arbitro sarebbe avvenuto in modo del tutto fortuito per la necessità degli atleti di percorrere lo stesso corridoio che porta agli spogliatoi. Pur non dovute, attesa (con l'espulsione) la perdita della qualifica di capitano, le spiegazioni richieste sarebbero apparse non come espressione di un contegno aggressivo o minaccioso bensì come lo sfogo di un giocatore che, per il rispetto delle regole, non avrebbe nemmeno osato varcare la soglia dello spogliatoio arbitrale. All'udienza del 30 marzo 2012 la società Jolly & Montemurlo, regolarmente citata presso la propria sede sociale, veniva sentita nella persona del delegato Sig. Settesoldi Simone e del giocatore Juri Giuseppe Raimondo, entrambi firmatari del reclamo, assistiti e difesi dal legale di riferimento. Dopo l'illustrazione della fattispecie da parte del Presidente della C.D.T. veniva data lettura del supplemento arbitrale espressamente richiesto dalla Commissione. Il difensore, preso atto del nuovo atto redatto dal D.G., si riportava al reclamo, del quale ampliava i contenuti, al fine di dimostrare che il comportamento del calciatore - indubbiamente censurabile - non avesse comunque contenuti particolarmente minacciosi né atteggiamenti anche solo potenzialmente lesivi e pertanto concludeva, conformemente a quanto contenuto nel reclamo, per la riduzione della squalifica irrogata. Il reclamo merita parziale accoglimento. Nel supplemento l'arbitro trascrive sostanzialmente quanto contenuto nell'originario rapporto di gara senza però censurare in alcun modo il punto centrale della difesa e cioè il fatto che il giocatore non avesse in alcun modo “atteso” l'arbitro ma si fosse limitato agli atteggiamenti certamente poco edificabili già evidenziati con il rapporto e correttamente ammessi anche da tutte le parti reclamanti." Il dato evidenziato, in ordine al minuto (49esimo del secondo tempo) relativo all'espulsione del giocatore, appare inconfutabilmente confermato dalla lettura degli atti e rende certamente credibile, alla luce degli eventi immediatamente successivi (cioè la marcatura del pareggio avversario ed il fischio finale della gara avvenuti entrambi al 50esimo minuto del secondo tempo), sia il possibile incontro tra i due soggetti che l'atteggiamento risentito del giocatore. Saggiamente la difesa non prova neanche a sminuire il contenuto, platealmente offensivo e minaccioso, del comportamento tenuto dal capitano limitandosi a “smontare” una piccola parte della condotta sanzionata dal Giudice di prime cure. Pur nell'oggettiva illiceità di un comportamento non corretto tenuto dal capitano squalificato, che non dovrebbe mai avere alcun contatto successivo con il D.G., la sanzione irrogata deve essere oggetto di una minima riduzione anche nella sussistenza dell'aggravante contestata; una rivalutazione della posizione collegata alla puntuale analisi delle singole violazioni così per come dettagliate dal G.S.T., appare complessivamente meritevole, stante l'inesistenza di qualsiasi premeditazione, della riduzione di un'unica giornata. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Jolly & Montemurlo e riduce la squalifica inflitta al calciatore Juri Giuseppe Raimondo a cinque gare (anziché sei). Dispone la restituzione della relativa tassa.
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