F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 16 Aprile 2012 (406) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTA’ DI PALERMO Spa • (nota n. 6254/780 pf11-12/SP/SS/blp del 14.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084 del 16 Aprile 2012 (406) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTA’ DI PALERMO Spa • (nota n. 6254/780 pf11-12/SP/SS/blp del 14.3.2012). Il deferimento Con provvedimento del 14 marzo 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Zamparini Maurizio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della U.S. Città di Palermo Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 5, comma 1, del CGS, per aver espresso, mediante dichiarazioni pubblicate su organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della persona e della dignità dell’arbitro Signor Luca Banti, nonché della sua reputazione, adombrando, altresì dubbi sulla sua imparzialità quale ufficiale di gara. Deferiva, altresì, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente e legale rappresentante, la US Città di Palermo Spa, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS. All’inizio della riunione odierna il Signor Maurizio Zamparini e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale,rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Maurizio Zamparini e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Maurizio Zamparini, sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 27.000,00 (€ ventisettemila/00); pena base per la Società US Città di Palermo Spa, sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 27.000,00 (€ ventisettemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni; ammenda di € 27.000,00 (€ ventisettemila/00) ciascuno, per il Sig. Maurizio Zamparini e per la Società US Città di Palermo Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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