FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione
prodotta dalla società REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. e su quanto trasmesso dalla
Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto,
da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I)
del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per il seguente motivo:
- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di €
400.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della
documentazione prodotta dalla società REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. e su quanto
trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il
mancato rispetto dei requisiti previsti, dal Titolo II) “Criteri Infrastrutturali”, del Comunicato
Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A
del 16 giugno 2010, per il seguente motivo:
- mancato deposito dell’autorizzazione del Prefetto, di cui al Titolo II “Criteri
Infrastrutturali”, punto 3), del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010;
viste le comunicazioni in data 7 luglio 2010, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione
Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società REAL
MARCIANISE CALCIO S.P.A. di avere accertato a suo carico la mancanza dei suddetti
requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al
Campionato di Prima Divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tali decisioni negative, la società REAL MARCIANISE CALCIO
S.P.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato
Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010;
rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri
Infrastrutturali sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società non ha
soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale
per la stagione sportiva 2010/2011, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di prendere atto della intervenuta non concessione alla società REAL MARCIANISE
CALCIO S.P.A. della Licenza Nazionale 2010/2011 e della conseguente non ammissione
della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2010/2011).