F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 24 Aprile 2012 (315) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GERARDO SOGLIA, NOBILE SOGLIA,FRANCESCO SOGLIA, ALESSANDRO SOGLIA, CLAUDIO DI GIACOMO, NICOLA LISI, ANTONIO PAZONZI, DOMENICO DE LUCA, ILVANO ERCOLI, ATTILIO MARIN, GIORGIO MASSAFRA E MEHMET KAYA GUCBILMEZ (Legali rappresentanti e dirigenti della fallita Società Pescara Calcio Spa) ▪ (nota N°. 4727/1340pf08-09/AM/ma del 23.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 24 Aprile 2012 (315) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GERARDO SOGLIA, NOBILE SOGLIA,FRANCESCO SOGLIA, ALESSANDRO SOGLIA, CLAUDIO DI GIACOMO, NICOLA LISI, ANTONIO PAZONZI, DOMENICO DE LUCA, ILVANO ERCOLI, ATTILIO MARIN, GIORGIO MASSAFRA E MEHMET KAYA GUCBILMEZ (Legali rappresentanti e dirigenti della fallita Società Pescara Calcio Spa) ▪ (nota N°. 4727/1340pf08-09/AM/ma del 23.1.2012). Visti gli atti Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 23 gennaio 2012 nei confronti di: • Gerardo Soglia, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 7 ottobre 2007 e sino al 6 ottobre 2008 la carica di Presidente e Amministratore Delegato, con ampi poteri di gestione economica e finanziaria, della Società Pescara Calcio Spa, nonché nello stesso periodo di proprietario delle quote sociali della stessa, per aver causato il dissesto economico-finanziario della fallita Società; • Francesco Soglia, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 7 ottobre 2007 e sino al 6 ottobre 2008 la carica di Vice Presidente e Amministratore Delegato con ampi poteri di gestione economica e finanziaria, della Società Pescara Calcio Spa, per aver causato il dissesto economico-finanziario della fallita Società; • Claudio Di Giacomo, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 7 ottobre 2007 e sino al 6 ottobre 2008 la carica di consigliere della Società Pescara Calcio Spa, per aver contribuito al dissesto economico-finanziario della fallita Società; • Nobile Soglia, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 28 dicembre 2007 e sino al 6 ottobre 2008 la carica di consigliere della Società Pescara Calcio Spa, per aver contribuito al dissesto economico-finanziario della fallita Società; • Alessandro Soglia, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 28 dicembre 2007 e sino al 6 ottobre 2008 la carica di consigliere della Società Pescara Calcio Spa, per aver contribuito al dissesto economico-finanziario della fallita Società; • Nicola Lisi, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione alla applicazione della norma di cui all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver comunicato alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria carica di legale rappresentante della Società, pur avendo ricoperto la carica sociale di Presidente della Società Pescara Calcio Spa dal 21 ottobre 2008 alla data delle dimissioni, nonché, ai sensi e per effetto dell’art. 1, comma 5, del CGS, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 21 ottobre 2008 e sino alla data delle dimissioni, la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della Società Pescara Calcio Spa, per aver contribuito al dissesto economico-finanziario della fallita Società; • Antonio Pazonzi, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione alla applicazione della norma di cui all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver comunicato alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria carica, pur avendo ricoperto la carica sociale di Vice-Presidente e Amministratore delegato della Società Pescara Calcio Spa dal 13 ottobre 2008 alla data delle dimissioni, nonché, ai sensi e per effetto dell’art. 1, comma 5, del CGS, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 21 ottobre 2008 e sino alla data delle dimissioni, la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della Società Pescara Calcio Spa, per aver contribuito al dissesto economico-finanziario della fallita Società; • Domenico De Luca, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione alla applicazione della norma di cui all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver comunicato alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria carica, pur avendo ricoperto la carica sociale di Consigliere della Società Pescara Calcio Spa dal 13 ottobre 2008 alla data delle dimissioni, nonché, ai sensi e per effetto dell’art. 1, comma 5, del CGS, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 21 ottobre 2008 e sino alla data delle dimissioni, la carica di Consigliere della Società Pescara Calcio Spa, per aver contribuito al dissesto economico-finanziario della fallita Società; • Ilvano Ercoli, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione alla applicazione della norma di cui all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver comunicato alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria carica, pur avendo ricoperto la carica sociale di Consigliere delegato ai rapporti con la FIGC della Società Pescara Calcio Spa dal 13 ottobre 2008 alla data delle dimissioni, nonché, ai sensi e per effetto dell’art. 1, comma 5, del CGS, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 21 ottobre 2008 e sino alla data delle dimissioni, la carica di Consigliere delegato ai rapporti con la FIGC della Società Pescara Calcio Spa, per aver contribuito al dissesto economico-finanziario della fallita Società; • Attilio Marin, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione alla applicazione della norma di cui all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver comunicato alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria carica, pur avendo ricoperto la carica sociale di Vice-Presidente della Società Pescara Calcio Spa dal 13 ottobre 2008 alla data delle dimissioni, nonché, ai sensi e per effetto dell’art. 1, comma 5, del CGS, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 21 ottobre 2008 e sino alla data delle dimissioni, la carica di Vice-presidente del consiglio di amministrazione della Società Pescara Calcio Spa, per aver contribuito al dissesto economico-finanziario della fallita Società; • Giorgio Massafra, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione alla applicazione della norma di cui all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver comunicato alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria carica, pur avendo ricoperto la carica sociale di Vice-Presidente della Società Pescara Calcio Spa dal 13 ottobre 2008 alla data delle dimissioni, nonché, ai sensi e per effetto dell’art. 1, comma 5, del CGS, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 21 ottobre 2008 e sino alla data delle dimissioni, la carica di Vice-presidente del consiglio di amministrazione della Società Pescara Calcio Spa, per aver contribuito al dissesto economico-finanziario della fallita Società; • Mehmet Kaya Gucbilmez, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS e in relazione alla applicazione della norma di cui all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver comunicato alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria carica, pur avendo ricoperto la carica sociale di Consigliere della Società Pescara Calcio Spa dal 13 ottobre 2008 alla data delle dimissioni, nonché, ai sensi e per effetto dell’art. 1, comma 5, del CGS, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 21 ottobre 2008 e sino alla data delle dimissioni, la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della Società Pescara Calcio Spa, e la carica di amministratore unico della Società detentrice della totalità delle quote sociali Pescara Calcio Spa, per aver contribuito al dissesto economico-finanziario della fallita Società, anche in relazione alla mancata ricapitalizzazione della Società. Lette le memorie depositate in giudizio nell’interesse dei soggetti deferiti. All’inizio della riunione odierna i Signori Antonio Pazonzi, Giorgio Massafra, Ilvano Ercoli, Domenico De Luca, Attilio Marin, tramite i propri rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Antonio Pazonzi, Giorgio Massafra, Ilvano Ercoli, Domenico De Luca, Attilio Marin, tramite i propri rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Antonio Pazonzi, inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 2 (due); pena base per il Signor Giorgio Massafra, inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 2 (due); pena base per il Signor Ilvano Ercoli, ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 5.000,00 (€ cinquemila/00); pena base per il Signor Domenico De Luca, inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 2 (due); pena base per il Signor Attilio Marin, inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. All’odierna riunione, ascoltato il rappresentante della Procura Federale Prof. Giuseppe Catalano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: • Gerardo Soglia: inibizione per anni 5 (cinque); • Francesco Soglia: inibizione per anni 4 (quattro); • Nobile Soglia: inibizione per anni 3 (tre); • Alessandro Soglia: inibizione per anni 3 (tre); • Claudio Di Giacomo: inibizione per anni 3 (tre); • Nicola Lisi: inibizione per anni 1 (uno); • Kaya Mehmet Guecbilmez: inibizione per anni 5 (cinque); Rilevato che il presente giudizio, di particolare delicatezza, riguarda il Fallimento della Società Pescara Calcio Spa, dichiarato dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 43/08 del 19 dicembre 2008 Considerato che nella stagione sportiva 2007/08 la Società Pescara Calcio Srl ha disputato il campionato di serie C1, membri dell’organo direttivo sono stati inizialmente i Sig.ri Massimiliano Pincione, Presidente, il Sig. Claudio Di Giacomo, vicepresidente e il Sig. Massimiliano Naddeo, consigliere, nominati dall’Assemblea dei Soci del 7 marzo 2007 e che al vice presidente, Sig. Claudio Di Giacomo, il consiglio di amministrazione in data 24 agosto 2007 ha poi conferito il potere di rappresentare la Società in ambito federale ed il potere di impegnarla validamente agli effetti federali, nonché di conferire il potere di firma per la ordinaria amministrazione, sino alla concorrenza di € 30.000,00. Rilevato che In seguito al cambiamento della proprietà della Società i membri dell’organo direttivo sono stati i Sig.ri Gerardo Soglia, Presidente, Francesco Soglia, vicepresidente, Diego Russo, Roberto Onesti e Claudio Di Giacomo, consiglieri, nominati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 7 ottobre 2007 e che successivamente i membri dell’organo direttivo sono stati i Sig.ri Gerardo Soglia, Presidente, Francesco Soglia, vicepresidente e amministratore delegato, Nobile Soglia, Alessandro Soglia e Claudio Di Giacomo, consiglieri, nominati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 dicembre 2007; Preso atto che nella stagione sportiva 2008/09 la Società Pescara Calcio Spa ha disputato il campionato di Prima Divisione e membri dell’organo direttivo sono stati i Sig.ri Gerardo Soglia, Presidente, Francesco Soglia, vicepresidente e amministratore delegato, Nobile Soglia, Alessandro Soglia e Claudio Di Giacomo, consiglieri, nominati il 28 dicembre 2007, e che in seguito la Società è stata amministrata dal 13 ottobre 2008 alla sentenza dichiarativa di fallimento dai Sig.ri Nicola Lisi, Presidente (dal 21 ottobre 2008), Antonio Pazonzi, vicepresidente e Amministratore delegato, Domenico De Luca, consigliere delegato all’area tecnica, Ilvano Ercoli, consigliere delegato rapporti con federazione e segreteria, Attilio Marin, vicepresidente, Giorgio Massafra, vicepresidente, Mehmet Kaya Gucbilmez, consigliere (dal 21 ottobre 2008), senza che tale variazione sia stata comunicata alla Lega Italiana Calcio Professionistico, in violazione dell’articolo 37, comma 1, delle NOIF, che prevede che le variazioni siano comunicate entro venti giorni dal loro verificarsi; Accertato che il bilancio al 30 giugno 2007 della Società Pescara Calcio Spa ha chiuso con una perdita di esercizio di 1.285.191 euro, la cui copertura è stata assicurata dal versamento effettuato il 7 ottobre 2007 dal Sig. Gerardo Soglia e dalla Soglia Hotel Group Srl, come appare dal verbale della Assemblea Ordinaria del 28 dicembre 2007; in particolare il versamento di 1.825.380 è stato destinato quanto a 120.000 euro a sottoscrizione e liberazione del capitale sociale; quanto a 1.692.406 ad integrale copertura del deficit patrimoniale e per 12.974 destinato a Fondo sovraprezzo azioni, come appare dalla relazione degli amministratori al bilancio; Accertato che, a partire dal 7 ottobre 2007, il capitale sociale della Pescara Calcio Spa è stato detenuto dalla Soglia Hotel Group Srl (99%), il cui Amministratore unico e Legale rappresentante era il Sig. Gerardo Soglia, e dal Sig. Gerardo Soglia (1%); poiché in esecuzione della delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci del 17 settembre 2007, non avendo provveduto la Società Pescara 70 Spa, detentrice della totalità delle quote sociali del Pescara Calcio Spa, ad esercitare il diritto di opzione convenuto e previsto nella predetta delibera, le azioni della Società sono state sottoscritte e liberate dal Signor Gerardo Soglia in proprio e dalla Soglia Hotel Group Srl, che hanno provveduto al versamento del complessivo importo di 1.825.328,00 a favore della Pescara Calcio Spa, come appare dal verbale della Assemblea Ordinaria dei Soci del 7 ottobre 2007; Accertato, altresì, che il 6 ottobre 2008 il gruppo Soglia e il Sig. Gerardo Soglia hanno ceduto le quote sociali di loro proprietà, pari al 100%, alla Cit World Travel Group Srl facente parte dello stesso Gruppo Soglia, come appare dal comunicato stampa del Pescara Calcio Spa del 10 novembre 2008; sino al 5 ottobre 2008 l’amministratore unico e Legale rappresentante di tale Società era il Sig. Gerardo Soglia, che è cessato per dimissioni per motivi personali e a cui è subentrato nella stessa data come nuovo amministratore unico a tempo. M. Kaya Gucbilmez, cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, come appare dal verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della Cit World Travel Group Srl del 5 ottobre 2008, allegato al verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del Pescara Calcio Spa del 13 ottobre 2008; lo stesso giorno il Gruppo Soglia cedeva l’intera partecipazione della Cit World Travel Group Srl, alla Eurocat S.A., Società di diritto svizzero, come appare dal comunicato stampa del Pescara Calcio Spa del 10 novembre 2008; Valutato che le operazioni più sopra descritte non sono mai state presentate al Registro delle Imprese, come appare dall’elenco degli atti societari dal 1° gennaio 2007 al 23 ottobre 2009, depositato in atti; Preso atto che al momento della cessione delle quote i termini della trattativa si basavano sui dati iscritti nell’ultimo bilancio, firmato dal consiglio di amministrazione uscente, che recava un utile di 5 milioni di euro con debiti verso l’erario di pari importo debitamente rateizzati e uno sbilancio fra clienti e fornitori passivo per 800.000 euro circa; nei giorni successivi il nuovo consiglio di amministrazione della Società sollecitava il consiglio uscente alla redazione di un verbale di consegna per operazioni sino alla data di cessione, al fine di conoscere la situazione contabile; nella seduta del 5 novembre 2008 il nuovo Consiglio di amministrazione, su richiesta del Collegio Sindacale, rilevava la necessità di rettificare il bilancio approvato dal Consiglio precedente con una perdita rilevata di 3,2 milioni di euro a fronte di operazioni non rilevate nei bilanci dei due esercizi precedenti, come appare dal comunicato stampa del Pescara Calcio Spa del 10 novembre 2008; Ritenuto che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell’ambito societario, nel biennio antecedente il fallimento, e che hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione della stessa; Ritenuto, in particolare, che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che le principali responsabilità gestionali che hanno portato al dissesto economico-patrimoniale della Società siano attribuibili al Sig. Gerardo Soglia, proprietario della Società dalla settembre 2007 sino alla sentenza dichiarativa di fallimento del 13 dicembre 2008, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato della Società dal 7 ottobre 2007 al 13 ottobre 2008, centro motore di tutte le vicende societarie, nonché al Sig. Francesco Soglia, vicepresidente ed Amministratore delegato con ampi poteri di gestione della Società dal 7 ottobre 2007 al 13 ottobre 2008; Considerato che la corposa documentazione in atti consente di rilevare responsabilità parzialmente minori per i Sig.ri Nobile Soglia, Alessandro Soglia e Claudio Di Giacomo, membri del Consiglio di Amministrazione della Società Pescara Calcio Spa, rispettivamente i primi due dal 18 dicembre 2007 al 13 ottobre 2008 e il terzo dal 7 ottobre 2007 al 13 ottobre 2008 e anche in precedenza, per aver partecipato attivamente alla gestione della Società, come risulta dai verbali del consiglio di amministrazione e delle Assemblee dei Soci, ed aver contribuito alla cattiva gestione della stessa; Valutato che per il Sig. Nicola Lisi va censurata la mancata comunicazione della propria carica sociale alla Lega Italiana Calcio Professionistico, in violazione dell’articolo 37, comma 1, delle NOIF ed una indiretta partecipazione alle operazioni che hanno provocato il dissesto del Pescara Calcio; Ritenuto, infine, che per il Sig. Mehmet Kaya Gucbilmez va considerata non solo la mancata comunicazione della propria carica sociale alla Lega Italiana Calcio Professionistico, in violazione dell’articolo 37, comma 1, delle NOIF, ma anche una diretta partecipazione alle travagliate vicende societarie visto che ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione dal 21 ottobre 2007 (in qualità di amministratore unico della Società Eurocat detentrice delle totalità delle quote sociali della Società Pescara Calcio Spa) sino alla data delle proprie dimissioni e della successiva decadenza del Consiglio di Amministrazione; Considerato l’indirizzo dato da questa Commissione per la valutazione dei comportamenti assunti in vicende similari; P.Q.M. Visto l’art. 23, CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • per Antonio Pazonzi, inibizione di mesi 2 (due); • per Giorgio Massafra, inibizione di mesi 2 (due); • per Ilvano Ercoli, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); • per Domenico De Luca, inibizione di mesi 2 (due); • per Attilio Marin, inibizione di mesi 2 (due). In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: • per Gerardo Soglia, inibizione per anni 5 (cinque); • per Francesco Soglia, inibizione per anni 4 (quattro); • per Nobile Soglia, inibizione per anni 3 (tre); • per Alessandro Soglia, inibizione per anni 3 (tre); • per Claudio Di Giacomo, inibizione per anni 3 (tre); • per Nicola Lisi, inibizione per anni 1 (uno); • per Kaya Mehmet Guecbilmez, inibizione per anni 3 (tre).
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